Art. 8 Contributo agli obiettivi di gestione del rifiuto 1. Ai fini della riduzione della tassa rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'eventuale computo del compostaggio di comunita' nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei comuni, il responsabile dell'apparecchiatura comunica entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al comune territorialmente competente, nelle modalita' definite dal medesimo, le quantita' in peso, relative all'anno solare precedente: a) dei rifiuti conferiti; b) del compost prodotto; c) degli scarti; d) del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6. 2. Per le apparecchiature di taglia piccola (T1) e per le attivita' di compostaggio di comunita' con quantita' complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione di cui al comma 1 e' effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. 3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, in assenza di dati puntuali delle amministrazioni locali relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica e' considerato pari a 120 kg/abitante anno. 4. I comuni calcolano i dati aggregati relativi alle informazioni di cui al comma 1 e li comunicano all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro il 30 aprile di ogni anno, nelle modalita' definite dal medesimo, ai fini del calcolo delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. I comuni mettono a disposizione i dati di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su richiesta del medesimo. 6. Il comune invia alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero complessivo di apparecchiature in esercizio e la capacita' complessiva di trattamento ai fini delle valutazioni utili alla predisposizione della pianificazione di settore. 7. Il responsabile dell'apparecchiatura comunica, entro il 31 dicembre di ogni anno, la cessazione dell'attivita' di compostaggio di comunita' al soggetto di cui all'articolo 3 con le modalita' ivi specificate.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 180, comma 1-septies, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: "Art. 180. (Prevenzione della produzione di rifiuti) (Omissis). 1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunita', anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'art. 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: "Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta') 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.". - Si riporta il testo dell'art. 181, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: "Art. 181. (Riciclaggio e recupero dei rifiuti) (Omissis). a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso; (Omissis).".