Art. 8 
 
 
          Contributo agli obiettivi di gestione del rifiuto 
 
  1. Ai fini della riduzione della tassa rifiuti di cui  all'articolo
180, comma 1-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e  dell'eventuale  computo  del  compostaggio  di   comunita'   nella
percentuale  di  raccolta  differenziata  da  parte  dei  comuni,  il
responsabile dell'apparecchiatura comunica entro  il  31  gennaio  di
ogni anno, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  al  comune  territorialmente
competente, nelle modalita' definite dal medesimo,  le  quantita'  in
peso, relative all'anno solare precedente: 
    a) dei rifiuti conferiti; 
    b) del compost prodotto; 
    c) degli scarti; 
    d) del  compost  che  non  rispetta  le  caratteristiche  di  cui
all'articolo 6. 
  2. Per le apparecchiature di taglia piccola (T1) e per le attivita'
di compostaggio di comunita' con  quantita'  complessiva  di  rifiuti
annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione  di  cui
al  comma  1  e'  effettuata  sulla  base  di  una   stima   ottenuta
moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la
quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. 
  3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma  1,  in  assenza  di
dati puntuali delle amministrazioni locali relativi  alla  produzione
pro-capite di frazione organica, il valore di  frazione  organica  e'
considerato pari a 120 kg/abitante anno. 
  4. I comuni calcolano i dati aggregati relativi  alle  informazioni
di cui al comma 1 e  li  comunicano  all'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro il 30 aprile di ogni
anno, nelle modalita' definite dal  medesimo,  ai  fini  del  calcolo
delle  percentuali  di  riciclaggio  dei  rifiuti   urbani   di   cui
all'articolo 181, comma 1,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  5. I comuni mettono a disposizione i dati di  cui  al  comma  1  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  su
richiesta del medesimo. 
  6.  Il  comune  invia  alla  regione  o  alla  provincia   autonoma
territorialmente competente, entro il 31 gennaio  di  ogni  anno,  il
numero complessivo di apparecchiature in  esercizio  e  la  capacita'
complessiva di trattamento  ai  fini  delle  valutazioni  utili  alla
predisposizione della pianificazione di settore. 
  7. Il  responsabile  dell'apparecchiatura  comunica,  entro  il  31
dicembre di ogni anno, la cessazione dell'attivita'  di  compostaggio
di comunita' al soggetto di cui all'articolo 3 con le  modalita'  ivi
specificate. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 180,  comma  1-septies,
          del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              "Art. 180. (Prevenzione della produzione di rifiuti) 
              (Omissis). 
              1-septies. Al fine di ridurre la produzione di  rifiuti
          organici  e  gli  impatti  sull'ambiente  derivanti   dalla
          gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, le regioni ed  i  comuni,
          nell'ambito delle  rispettive  competenze,  incentivano  le
          pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul
          luogo stesso di produzione, come  l'autocompostaggio  e  il
          compostaggio di comunita', anche attraverso  gli  strumenti
          di pianificazione di cui all'art. 199 del presente decreto.
          I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui
          all'art. 1, comma 641, della legge  27  dicembre  2013,  n.
          147, alle utenze che effettuano pratiche di  riduzione  dei
          rifiuti di cui al presente comma. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'art. 47 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: 
              "Art.  47.  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto   di
          notorieta') 
              1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  polizia  giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 181, comma  1,  lettera
          a), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              "Art. 181. (Riciclaggio e recupero dei rifiuti) 
              (Omissis). 
              a) entro il 2020, la preparazione per il  riutilizzo  e
          il  riciclaggio  di  rifiuti  quali,  come  minimo,  carta,
          metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici,
          e possibilmente di altra origine, nella misura in cui  tali
          flussi di rifiuti sono simili  a  quelli  domestici,  sara'
          aumentata complessivamente almeno  al  50%  in  termini  di
          peso; 
              (Omissis).".