Art. 9 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Le attivita' di controllo  di  compostaggio  di  comunita'  sono
esercitate ai sensi  dell'articolo  197  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e dai  comuni  nell'ambito  del  regolamento  di
gestione dei rifiuti,  ai  sensi  dell'articolo  198,  comma  2,  del
medesimo decreto e del regolamento della tassa sui rifiuti  ai  sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446.
L'esito dei controlli svolti ai sensi dell'articolo 197  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' comunicato al comune. 
  2. Se dalle ispezioni di  cui  al  comma  1  risulta  accertata  la
violazione delle disposizioni di cui al presente  decreto  il  comune
impartisce le opportune prescrizioni. 
  3. Il responsabile, anche  su  segnalazione  del  conduttore,  puo'
diffidare  l'utente  che  non  rispetta   il   regolamento   di   cui
all'allegato 2. Qualora  l'utente  non  si  adegui,  il  responsabile
comunica al comune lo stralcio dell'utenza dall'elenco  delle  utenze
conferenti di cui all'allegato 1 e 1B. 
  4. Il comune trasmette entro il 31 maggio di ogni  anno  gli  esiti
delle  ispezioni  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 197 del citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              "Art. 197. (Competenze delle province) 
              1. In attuazione dell'art. 19 del  decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, alle province  competono  in  linea
          generale  le   funzioni   amministrative   concernenti   la
          programmazione  ed  organizzazione  del  recupero  e  dello
          smaltimento  dei  rifiuti   a   livello   provinciale,   da
          esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, ed in particolare: 
              a) il controllo  e  la  verifica  degli  interventi  di
          bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; 
              b) il controllo periodico  su  tutte  le  attivita'  di
          gestione, di intermediazione e di  commercio  dei  rifiuti,
          ivi  compreso   l'accertamento   delle   violazioni   delle
          disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; 
              c) la verifica ed il controllo dei  requisiti  previsti
          per l'applicazione delle  procedure  semplificate,  con  le
          modalita' di cui agli articoli 214, 215 e 216; 
              d) l'individuazione, sulla base  delle  previsioni  del
          piano territoriale di coordinamento  di  cui  all'art.  20,
          comma 2, del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
          ove gia' adottato, e delle previsioni di cui all'art.  199,
          comma 3, lettere  d)  e  h),  nonche'  sentiti  l'Autorita'
          d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione
          degli impianti di smaltimento dei  rifiuti,  nonche'  delle
          zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero
          e di smaltimento dei rifiuti. 
              2. Ai fini dell'esercizio  delle  proprie  funzioni  le
          province possono avvalersi, mediante apposite  convenzioni,
          di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per
          la  protezione   dell'ambiente   (ARPA),   con   specifiche
          esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando
          quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216  in  tema  di
          procedure semplificate. 
              3.  Gli  addetti  al  controllo  sono  autorizzati   ad
          effettuare ispezioni,  verifiche  e  prelievi  di  campioni
          all'interno  di  stabilimenti,  impianti  o   imprese   che
          producono o che svolgono attivita' di gestione dei rifiuti.
          Il segreto industriale non puo' essere opposto agli addetti
          al controllo, che sono, a loro  volta,  tenuti  all'obbligo
          della riservatezza ai sensi della normativa vigente. 
              4. Il personale  appartenente  al  Comando  carabinieri
          tutela ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare  le
          ispezioni   e   le    verifiche    necessarie    ai    fini
          dell'espletamento delle funzioni di cui  all'art.  8  della
          legge 8 luglio  1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
          dell'ambiente. 
              5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma  1,  le
          province sottopongono ad adeguati controlli  periodici  gli
          enti e le imprese  che  producono  rifiuti  pericolosi,  le
          imprese che  raccolgono  e  trasportano  rifiuti  a  titolo
          professionale,  gli   stabilimenti   e   le   imprese   che
          smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in  particolare,
          che vengano effettuati adeguati controlli  periodici  sulle
          attivita' sottoposte alle  procedure  semplificate  di  cui
          agli articoli 214, 215 e 216 e che i controlli  concernenti
          la  raccolta  ed  il  trasporto   di   rifiuti   pericolosi
          riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei
          rifiuti. 
              5-bis.  Le   province,   nella   programmazione   delle
          ispezioni e controlli di cui al presente articolo,  possono
          tenere conto, nella determinazione  della  frequenza  degli
          stessi,  delle  registrazioni  ottenute   dai   destinatari
          nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e  audit
          (EMAS). 
              6. Restano  ferme  le  altre  disposizioni  vigenti  in
          materia di vigilanza e controllo previste  da  disposizioni
          speciali.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  198,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              "Art. 198. (Competenze dei comuni) 
              (Omissis). 
              1. I comuni  concorrono,  nell'ambito  delle  attivita'
          svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di  cui
          all'art. 200 e con le modalita' ivi previste, alla gestione
          dei rifiuti urbani ed  assimilati.  Sino  all'inizio  delle
          attivita'  del  soggetto  aggiudicatario  della   gara   ad
          evidenza pubblica indetta dall'Autorita' d'ambito ai  sensi
          dell'art. 202, i comuni continuano la gestione dei  rifiuti
          urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in
          regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113,  comma
          5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              2. I comuni concorrono a disciplinare la  gestione  dei
          rifiuti urbani con appositi regolamenti che,  nel  rispetto
          dei  principi  di  trasparenza,  efficienza,  efficacia  ed
          economicita' e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai
          sensi dell'art. 201, comma 3, stabiliscono in particolare: 
              a)    le    misure    per    assicurare    la    tutela
          igienico-sanitaria in tutte  le  fasi  della  gestione  dei
          rifiuti urbani; 
              b) le modalita' del servizio di  raccolta  e  trasporto
          dei rifiuti urbani; 
              c)  le  modalita'  del  conferimento,  della   raccolta
          differenziata  e  del  trasporto  dei  rifiuti  urbani   ed
          assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle
          diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero  degli
          stessi; 
              d) le norme atte a garantire una distinta  ed  adeguata
          gestione dei rifiuti urbani pericolosi  e  dei  rifiuti  da
          esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184,  comma  2,
          lettera f); 
              e) le misure necessarie  ad  ottimizzare  le  forme  di
          conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti  primari  di
          imballaggio in sinergia con altre  frazioni  merceologiche,
          fissando standard minimi da rispettare; 
              f) le modalita' di esecuzione della pesata dei  rifiuti
          urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; 
              g)  l'assimilazione,  per  qualita'  e  quantita',  dei
          rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani,  secondo
          i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera  e),  ferme
          restando le definizioni  di  cui  all'art.  184,  comma  2,
          lettere c) e d). 
              (Omissis).". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  52  del   decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.: 
              "Art.  52.  (Potesta'  regolamentare   generale   delle
          province e dei comuni) 
              1. Le province ed i  comuni  possono  disciplinare  con
          regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
          quanto attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle
          fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e   della
          aliquota massima dei singoli tributi,  nel  rispetto  delle
          esigenze   di   semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano  le
          disposizioni di legge vigenti. 
              2. I regolamenti sono approvati con  deliberazione  del
          comune  e  della  provincia  non  oltre   il   termine   di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima del 1° gennaio dell'anno  successivo.  I  regolamenti
          sulle entrate tributarie sono comunicati,  unitamente  alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti esecutivi e sono  resi  pubblici  mediante  avviso
          nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei  Ministeri  delle
          finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
          comuni devono attenersi per la trasmissione, anche  in  via
          telematica, dei dati  occorrenti  alla  pubblicazione,  per
          estratto, nella Gazzetta Ufficiale  dei  regolamenti  sulle
          entrate tributarie, nonche'  di  ogni  altra  deliberazione
          concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
          tributi. 
              3. Nelle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
              4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'   impugnare   i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla riscossione dei tributi e delle  altre  entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
              a) l'accertamento dei tributi  puo'  essere  effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
              b) qualora sia deliberato di affidare  a  terzi,  anche
          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
          nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  delle
          procedure vigenti in materia di affidamento della  gestione
          dei servizi pubblici locali, a: 
              1) i soggetti iscritti nell'albo di  cui  all'art.  53,
          comma 1; 
              2) gli operatori degli Stati  membri  stabiliti  in  un
          Paese dell'Unione  europea  che  esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
              3) la societa' a capitale interamente pubblico, di  cui
          all'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
          modificazioni,  mediante  convenzione,  a  condizione:  che
          l'ente  titolare  del  capitale  sociale   eserciti   sulla
          societa' un  controllo  analogo  a  quello  esercitato  sui
          propri servizi; che la  societa'  realizzi  la  parte  piu'
          importante  della  propria  attivita'  con  l'ente  che  la
          controlla; che svolga la propria attivita' solo nell'ambito
          territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 
              4) le societa' di cui all'art. 113,  comma  5,  lettera
          b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
          267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'art. 53,  comma
          1, del presente decreto, i cui soci privati  siano  scelti,
          nel rispetto della disciplina e  dei  principi  comunitari,
          tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e  2)  della  presente
          lettera, a condizione  che  l'affidamento  dei  servizi  di
          accertamento e di riscossione dei tributi e  delle  entrate
          avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; 
              c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)  non
          deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
              d)  il  visto  di  esecutivita'  sui   ruoli   per   la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
              [6. La riscossione coattiva dei tributi e  delle  altre
          entrate di spettanza delle  province  e  dei  comuni  viene
          effettuata  con  la  procedura  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ,  se
          affidata ai concessionari del servizio  di  riscossione  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
          1988, n. 43 , ovvero con quella indicata dal regio  decreto
          14 aprile 1910, n. 639,  se  svolta  in  proprio  dall'ente
          locale o  affidata  agli  altri  soggetti  menzionati  alla
          lettera b) del comma 4. 
              7. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare
          secondo le procedure di cui  all'art.  53,  sono  stabilite
          disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e
          di  svolgimento  dei  servizi  in  questione  al  fine   di
          assicurare  la  necessaria  trasparenza  e   funzionalita',
          nonche' la misura dei compensi, tenuto  anche  conto  delle
          effettive riscossioni.".