Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. E' consentita la messa in servizio di ascensori  o  la  messa  a
disposizione sul mercato di componenti  di  sicurezza  per  ascensori
rientranti nell'ambito di applicazione  della  direttiva  95/16/CE  e
conformi alle relative disposizioni nazionali di attuazione,  immessi
sul mercato prima del 20 aprile 2016. 
  2. I certificati  e  le  decisioni  rilasciati  entro  il  relativo
termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva
95/16/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino  a
tale data sono validi  a  norma  della  direttiva  2014/33/UE  e  del
presente regolamento. 
  3. Ferme restando le decorrenze  disposte  dall'articolo  48  della
direttiva 2014/33/UE relativamente alle disposizioni della  medesima,
il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione
europea il testo delle disposizioni di cui al presente regolamento  e
delle altre disposizioni essenziali di diritto interno  adottate  nel
settore disciplinato dal presente regolamento. 
  5. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative
in vigore, tutti i  riferimenti  alla  direttiva  95/16/CE,  abrogata
dalla direttiva 2014/33/UE  recepita  con  il  presente  regolamento,
salvo quando diversamente previsto in particolare nelle  disposizioni
transitorie, si intendono fatti a quest'ultima direttiva.