Art. 2 
 
                          Intese regionali 
 
  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, le  regioni  e
le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  entro  il  termine
perentorio del 15 gennaio  di  ciascun  anno,  avviano  l'iter  delle
intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti
istituzionali, contenente le modalita' di presentazione delle domande
di  cessione  e  acquisizione  degli  spazi  finanziari,  nonche'  le
informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri  di  cui  ai
commi 6 e 7, e contestualmente comunicano al Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
l'avvio dell'iter attraverso il sistema web dedicato al  pareggio  di
bilancio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si
avvalgono del Consiglio delle autonomie locali e, ove non  istituito,
dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire  la
massima pubblicita' delle predette informazioni. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le
citta' metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per  uno
o  piu'  esercizi  successivi,  spazi   finanziari   finalizzati   ad
investimenti da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei  risultati  di
amministrazione   degli   esercizi   precedenti   ed    il    ricorso
all'indebitamento. 
  3. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le
citta' metropolitane, le province e i comuni possono richiedere,  per
uno o piu'  esercizi  successivi,  spazi  finanziari  vincolati  agli
investimenti da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei  risultati  di
amministrazione   degli   esercizi   precedenti   ed    il    ricorso
all'indebitamento. 
  4. La richiesta  di  spazi  finanziari  di  cui  al  comma  3  deve
contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione,  al
netto  della  quota  accantonata  del   Fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita', risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno
precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla
quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio  di  riferimento
destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 
  5. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le
citta' metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di
cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da  2
a 4,  con  le  modalita'  definite  al  comma  1,  entro  il  termine
perentorio del 28 febbraio di ciascun anno. 
  6. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
tenendo conto delle domande pervenute entro il termine  previsto  dal
comma  5,  approvano  con  delibera  di  Giunta,  entro  il   termine
perentorio del 31 marzo di ciascun anno, previo parere favorevole del
Consiglio  delle  autonomie  locali  e,  ove   non   istituito,   dei
rappresentanti  regionali  delle  autonomie  locali,  le  intese  per
l'attribuzione degli spazi disponibili, secondo il seguente ordine di
priorita': 
    a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza  pubblica  nell'anno
2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti; 
    b) dei comuni  istituiti,  nel  quinquennio  precedente  all'anno
dell'intesa,  a  seguito  dei  processi  di  fusione  previsti  dalla
legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per  i
quali i processi di fusione si sono  conclusi  entro  il  1°  gennaio
dell'anno dell'intesa stessa; 
    c) degli enti territoriali che dispongono di  progetti  esecutivi
di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50,  validati  ed  approvati  in  conformita'  alla  vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e  presentano  la
maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla  quota  vincolata
agli investimenti del risultato di  amministrazione,  risultante  dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente,  per  operazioni
di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati  di
amministrazione; 
    d) degli enti territoriali che dispongono di  progetti  esecutivi
di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50,  validati  ed  approvati  in  conformita'  alla  vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e  presentano  la
maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera  del
risultato di amministrazione destinata agli investimenti,  risultante
dal  rendiconto  o  dal  preconsuntivo  dell'anno   precedente,   per
operazioni di investimento da realizzare  attraverso  l'utilizzo  dei
risultati di amministrazione. 
  7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti  a
soddisfare le richieste di cui  alla  lettera  a)  del  comma  6,  la
distribuzione tra i comuni e' effettuata seguendo i  criteri  di  cui
alle lettere b), c) e d) del citato comma. Le regioni e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono definire  ulteriori  criteri,
ferme restando le priorita' individuate dalle lettere a), b), c) e d)
del comma 6, nonche' ulteriori modalita' applicative, ferme  restando
le scadenze previste dal presente decreto e il rispetto del saldo nel
territorio regionale. 
  8. Al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici  del
proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano possono cedere, per uno o piu' esercizi successivi, agli enti
locali del proprio territorio, spazi finanziari per i  quali  non  e'
prevista la restituzione negli esercizi successivi. 
  9. Entro il termine perentorio del 31 marzo  di  ciascun  anno,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli
enti  locali  interessati  i  saldi  obiettivo  rideterminati  e   al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema  web  dedicato
al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla
stessa  regione  o  provincia  autonoma,  gli  elementi   informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di
cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, aggiorna gli  obiettivi  degli  enti
interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi per  ciascun
anno. 
  11. Gli enti che cedono spazi finanziari  indicano  i  tempi  e  le
modalita' di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un
minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del  primo  anno
non puo' superare il 50 per cento. 
  12. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i  tempi  e
le modalita' di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da
un minimo di due ad un massimo di cinque anni.  La  quota  del  primo
anno non puo' essere inferiore al 50 per cento. 
  13. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
definiscono i tempi e le modalita' di peggioramento del  saldo  negli
esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi, tenendo  conto
delle richieste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste
di cui al comma 12, garantendo, per ciascun anno di  riferimento,  il
rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma  1,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. 
  14. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui al  comma  6
trasmettono le informazioni relative agli investimenti  effettuati  a
valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere  pubbliche
della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  15. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui
ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 marzo e il 30 aprile e il
termine di cui ai commi 6 e 9 e' il  31  maggio.  Nell'anno  2018,  i
termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 febbraio e
il 31 marzo e il termine di cui ai commi 6 e 9 e' il 30 aprile. 
  16. E' istituito un Osservatorio presso il Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
senza  oneri  per  la   finanza   pubblica,   per   il   monitoraggio
dell'attuazione del presente articolo, con l'obiettivo di  monitorare
gli esiti delle intese e  favorire  il  pieno  utilizzo  degli  spazi
finanziari. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
sono disciplinate le modalita' di organizzazione e  di  funzionamento
dell'Osservatorio,  nonche'  le  modalita'  e   la   definizione   di
indicatori di monitoraggio, in termini  di  efficacia,  efficienza  e
pieno  utilizzo  degli  spazi  finanziari,  oggetto   delle   intese,
finalizzati alla realizzazione degli investimenti. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il  decreto  legislativo  18   aprile   2016,   n.   50
          (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,   2014/24/UE   e
          2014/25/UE    sull'aggiudicazione    dei    contratti    di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile  2016,  n.
          91, S.O. 
              Si riporta il comma 8 dell'art. 23 del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              "8. Il progetto esecutivo, redatto  in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da   realizzare,   il   relativo   costo    previsto,    il
          cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
          e deve essere sviluppato ad un livello di definizione  tale
          che ogni elemento sia  identificato  in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. Il progetto  esecutivo  deve
          essere,  altresi',   corredato   da   apposito   piano   di
          manutenzione dell'opera e delle sue parti in  relazione  al
          ciclo di vita.". 
              Per il riferimento all'art. 9 della legge  24  dicembre
          2012, n. 243, si veda nelle note alle premesse. 
              Per il riferimento al decreto legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229, si veda nelle note alle premesse.