Art. 15 
 
              Violazioni riguardanti il confezionamento 
 
  1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di
cui  all'articolo  23  del  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro  1.000  a
euro 6.000.