Art. 18 
 
                         Sanzioni accessorie 
 
  1. In presenza di reiterate violazioni  di  cui  agli  articoli  3,
comma 1; 5, comma 1; 13, conuna 1, del presente decreto,  gli  organi
preposti  al  controllo  possono  proporre  all'autorita'  competente
l'adozione del provvedimento di  sospensione  dell'attivita'  da  tre
giorni a tre mesi. 
  2. In presenza di gravi violazioni di cui al comma  1,  l'autorita'
competente  puo'  disporre  la  revoca  della  registrazione  o   del
riconoscimento  effettuati  ai  sensi  degli  articoli  9  e  10  del
regolamento (CE) n. 183/2005. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (CE)  n.
          183/2005, si veda nelle note alle premesse.