Art. 18 Sanzioni accessorie 1. In presenza di reiterate violazioni di cui agli articoli 3, comma 1; 5, comma 1; 13, conuna 1, del presente decreto, gli organi preposti al controllo possono proporre all'autorita' competente l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita' da tre giorni a tre mesi. 2. In presenza di gravi violazioni di cui al comma 1, l'autorita' competente puo' disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 183/2005.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n. 183/2005, si veda nelle note alle premesse.