Art. 19 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 6, comma 3 e l'articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 sono abrogati.
Note all'art. 19: - Il testo degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 6 (Vigilanza e controllo). - 1. Il Ministero della Sanita', quando stabilisce che l'impiego di un alimento dietetico o la sua utilizzazione alle condizioni prescritte comporta un pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente, ne informa immediatamente la Commissione Europea, fornendo una motivazione dettagliata, ed applica le misure previste dalla Commissione Europea. 2. I servizi veterinari delle Unita' Sanitarie Locali competenti controllano, almeno a campione, che durante la fabbricazione o la commercializzazione degli alimenti dietetici siano rispettate le condizioni previste dal presente decreto. 3. Il responsabile dell'immissione in commercio degli alimenti dietetici e' tenuto, su richiesta delle autorita' competenti al controllo, a presentare i dati e le informazioni che comprovino la conformita' degli stessi alle disposizioni del presente decreto; qualora tali dati compaiono in una pubblicazione di facile accesso e' sufficiente un riferimento a quest'ultima.». «Art. 7 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque produce, confeziona, detiene per vendere, vende o prepara la distribuzione e per il consumo alimenti dietetici per animali non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque viola le disposizioni sull'etichettatura degli alimenti dietetici per animali di cui all'art. 5 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni. 3. Il responsabile dell'immissione in commercio degli alimenti dietetici per animali che omette di presentare i dati e le informazioni richieste ai sensi dell'art. 6, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.».