Art. 19 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  l'articolo
6, comma 3 e l'articolo 7 del decreto legislativo 24  febbraio  1997,
n. 45 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il testo degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
          24 febbraio 1997, n. 45, citato nelle note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art. 6 (Vigilanza e  controllo).  -  1.  Il  Ministero
          della  Sanita',  quando  stabilisce  che  l'impiego  di  un
          alimento dietetico o la sua utilizzazione  alle  condizioni
          prescritte comporta un pericolo per la salute degli animali
          o delle persone o per l'ambiente, ne informa immediatamente
          la   Commissione   Europea,   fornendo   una    motivazione
          dettagliata,  ed   applica   le   misure   previste   dalla
          Commissione Europea. 
              2. I servizi veterinari delle Unita'  Sanitarie  Locali
          competenti controllano, almeno a campione, che  durante  la
          fabbricazione  o  la  commercializzazione  degli   alimenti
          dietetici  siano  rispettate  le  condizioni  previste  dal
          presente decreto. 
              3. Il responsabile dell'immissione in  commercio  degli
          alimenti dietetici e' tenuto, su richiesta delle  autorita'
          competenti  al  controllo,  a  presentare  i  dati   e   le
          informazioni che comprovino  la  conformita'  degli  stessi
          alle disposizioni del presente decreto; qualora  tali  dati
          compaiono  in  una  pubblicazione  di  facile  accesso   e'
          sufficiente un riferimento a quest'ultima.». 
              «Art. 7 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
          reato chiunque produce, confeziona,  detiene  per  vendere,
          vende o prepara la distribuzione e per il consumo  alimenti
          dietetici per animali non conformi alle prescrizioni di cui
          all'art.  3,  comma  1,   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire  un
          milione a lire sei milioni. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque  viola
          le disposizioni sull'etichettatura degli alimenti dietetici
          per animali di cui all'art. 5 e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          cinquecentomila a lire tre milioni. 
              3. Il responsabile dell'immissione in  commercio  degli
          alimenti dietetici per animali che omette di  presentare  i
          dati e le informazioni  richieste  ai  sensi  dell'art.  6,
          comma 3, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da lire due milioni  a  lire  dodici
          milioni.».