Art. 2 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni  previste  dal
presente decreto provvedono le  strutture  competenti  del  Ministero
della salute, del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, ai sensi del decreto legislativo 17 giugno 2003,  n.  223,
del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni, delle province
autonome, delle Aziende unita' sanitarie locali, secondo  gli  ambiti
di rispettiva competenza. 
  2. Ai fini  dell'accertamento  e  dell'irrogazione  delle  sanzioni
previste dal presente decreto  si  applicano  le  disposizioni  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni in  quanto
compatibili. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17
          giugno 2003, n. 223, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi alla  legge  24  novembre
          1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.