Art. 21 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale 1. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le violazioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 18 del presente decreto affluiscono all'entrata del bilancio statale. 2. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le violazioni di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17, sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale, e, successivamente, sono riassegnati in favore delle Amministrazioni statali previste dall'articolo 2 del presente decreto, per migliorare le attivita' di controllo previste dal presente decreto.