Art. 21 
 
Proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di   spettanza
                               statale 
 
  1.  I  proventi  derivanti   dalla   riscossione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie  di  spettanza  statale  comminate  per  le
violazioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,  15  e
18 del presente decreto affluiscono all'entrata del bilancio statale. 
  2.  I  proventi  derivanti   dalla   riscossione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie  di  spettanza  statale  comminate  per  le
violazioni di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17,  sono  versati  ad
apposito   capitolo   di   entrata   del   bilancio    statale,    e,
successivamente, sono riassegnati  in  favore  delle  Amministrazioni
statali previste dall'articolo 2 del presente decreto, per migliorare
le attivita' di controllo previste dal presente decreto.