Art. 8 
 
Violazioni  riguardanti  i  principi   per   l'etichettatura   e   la
                            presentazione 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
dei mangimi  che  viola  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  11,
paragrafo 1, lettere a) e  b),  del  regolamento,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da  euro
3.000 a euro 12.000. 
  2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di
cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3,  del  regolamento  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
euro 1.000 a euro 6.000. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
dei mangimi che prepara  o  immette  in  commercio  materie  prime  o
mangimi composti che,  a  seguito  di  un  controllo  ufficiale,  non
risultano rispettare uno o piu' margini di tolleranza ammessi di  cui
all'articolo 11, paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte  A,
del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
dei mangimi che prepara  o  immette  in  commercio  materie  prime  o
mangimi composti che,  a  seguito  di  un  controllo  ufficiale,  non
risultano rispettare uno o piu' margini di tolleranza ammessi di  cui
all'articolo 11, paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV,  parte  B
del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.