Art. 8 Violazioni riguardanti i principi per l'etichettatura e la presentazione 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 3.000 a euro 12.000. 2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che prepara o immette in commercio materie prime o mangimi composti che, a seguito di un controllo ufficiale, non risultano rispettare uno o piu' margini di tolleranza ammessi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte A, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che prepara o immette in commercio materie prime o mangimi composti che, a seguito di un controllo ufficiale, non risultano rispettare uno o piu' margini di tolleranza ammessi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte B del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.