Art. 3 
 
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 15,  paragrafo
  1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa
  alle parti e ad altri Paesi 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente  nella
parte 1 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale
sostanza  in  concentrazioni  tali  da  far  scattare  l'obbligo   di
etichettatura ai sensi del regolamento (CE)  n.  1272/2008,  che  non
ottempera all'obbligo di notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2,
del regolamento, fatti salvi gli  obblighi  di  cui  all'articolo  8,
paragrafo 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione di un articolo contenente una  sostanza
elencata nella parte 2 o 3 dell'allegato I del regolamento  in  forma
non  reattiva  o  una  miscela  contenente  tale  sostanza   in   una
concentrazione tale da far scattare  l'obbligo  di  etichettatura  ai
sensi dell'articolo 17, del regolamento (CE) n.  1272/2008,  che  non
ottempera  alle  disposizioni  dell'articolo  15,  paragrafo  1   del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente  nella
parte 1, dell'allegato I, del regolamento o di una miscela contenente
tale sostanza in concentrazioni tali da  far  scattare  l'obbligo  di
etichettatura ai sensi del regolamento (CE)  n.  1272/2008,  che  non
ottempera all'obbligo di revisione della notifica di cui all'articolo
8,  paragrafo  4,  del  regolamento,  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro  a
18.000 euro. La medesima sanzione si applica, ai sensi  dell'articolo
15,  paragrafo  1,  del  regolamento,  a  colui  che,   relativamente
all'operazione  di  esportazione  di  un  articolo,   non   ottempera
all'obbligo di  revisione  della  notifica  di  cui  all'articolo  8,
paragrafo 4. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1272/2008 si veda nelle note alle premesse.