Art. 7 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del  regolamento
  in materia di informazione sui movimenti di transito 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nella parte  3
dell'allegato  I  del  regolamento  in  favore  di  una  parte  della
convenzione di Rotterdam, ratificata con legge  11  luglio  2002,  n.
176, di  cui  all'allegato  VI  del  medesimo  regolamento,  che  non
comunica  all'Autorita'  designata  nazionale  coordinatrice  di  cui
all'articolo 2, comma 3, le  informazioni  di  cui  all'allegato  VI,
richieste da un'altra parte della convenzione citata entro i  termini
stabiliti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
3.000 euro a 18.000 euro. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  11  luglio
          2002 n. 176 si veda nelle note alle premesse.