Art. 8 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 17 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore di sostanze chimiche che non adempie agli obblighi di etichettatura ed imballaggio di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettua un'operazione di esportazione di sostanze chimiche, non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto o incompleto all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, di fornire una scheda informativa sulla sicurezza conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di sostanze chimiche e non ottempera all'obbligo di apporre sull'etichetta la data di scadenza e la data di fabbricazione delle sostanze chimiche, contemplate dall'articolo 17, paragrafo 2, o elencate nell'allegato 1 del regolamento, e se necessario la data di scadenza indicata in riferimento alla distinte zone climatiche di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1907/2006 si veda nelle note alle premesse.