Art. 9 Attivita' di vigilanza 1. L'attivita' di vigilanza, nonche' di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto e' esercitata dalle Autorita' nazionali designate di cui all'articolo 2, comma 2, e, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. L'attivita' di cui al periodo precedente e' esercitata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernenti il sistema dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo. 2. Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza, le «Autorita' nazionali designate» di cui all'articolo 2, comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Corpo della Guardia di finanza e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuano le modalita' operative idonee ad attuare il regolamento anche in coerenza con i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242. 3. E' disposto, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza chimica o della miscela ovvero di un articolo, non conforme, secondo le prescrizioni del presente decreto, alle previsioni del regolamento. Le sostanze chimiche, le miscele o gli articoli sottoposti a sequestro non conformi al regolamento ed elencati negli allegati I e V dello stesso, sono distrutti a cura e spese del trasgressore. 4. I soggetti che svolgono l'attivita' di vigilanza di cui al presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente, alle informazioni acquisite, in conformita' alla legislazione vigente.
Note all'art. 9: - Il testo del comma 57, dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita: «Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis). 57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10.