Art. 9 
 
 
                       Attivita' di vigilanza 
 
  1. L'attivita' di vigilanza, nonche' di accertamento e  irrogazione
delle sanzioni  di  cui  al  presente  decreto  e'  esercitata  dalle
Autorita' nazionali designate di cui  all'articolo  2,  comma  2,  e,
nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e  dalle  regioni  e
province autonome di Trento e  di  Bolzano.  L'attivita'  di  cui  al
periodo precedente e'  esercitata  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano sulla base degli accordi conclusi  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano concernenti il  sistema
dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo. 
  2. Al fine di permettere il coerente  adeguamento  del  sistema  di
vigilanza, le «Autorita' nazionali designate» di cui all'articolo  2,
comma 2, l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  il  Corpo  della
Guardia di finanza e le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, individuano le modalita'  operative  idonee  ad  attuare  il
regolamento anche in coerenza con i principi  dello  sportello  unico
doganale,  istituito  dall'articolo  4,  comma  57,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242. 
  3.  E'  disposto,  a  carico   del   trasgressore,   il   sequestro
amministrativo della sostanza chimica o della miscela  ovvero  di  un
articolo, non conforme, secondo le prescrizioni del presente decreto,
alle previsioni del regolamento. Le sostanze chimiche, le  miscele  o
gli articoli sottoposti a sequestro non conformi  al  regolamento  ed
elencati negli allegati I e V dello stesso, sono distrutti a  cura  e
spese del trasgressore. 
  4. I soggetti che svolgono  l'attivita'  di  vigilanza  di  cui  al
presente  articolo  sono  tenuti  agli   obblighi   di   riservatezza
relativamente,  alle  informazioni  acquisite,  in  conformita'  alla
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo del comma 57, dell'art.  4  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          27 dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis). 
              57. Presso gli uffici  dell'Agenzia  delle  dogane,  e'
          istituito lo «sportello unico doganale»,  per  semplificare
          le  operazioni  di  importazione  ed  esportazione  e   per
          concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
          competenza  di  amministrazioni  diverse,   connesse   alle
          predette operazioni.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          4 novembre  2010,  n.  242  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10.