Art. 10 Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non rispetta le previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 1895/2005/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 6.000 a euro 60.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1895/2005/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 5.000 a euro 15.000.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1895/2005 si veda nelle note alle premesse.