Art. 13 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777 1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) gli articoli 2; 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 5-ter e 7 sono abrogati; b) all'articolo 6, le parole «di cui al precedente articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004».
Note all'art. 13: Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4. - 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. (Abrogato). 5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformita' alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore. 6. (Abrogato). 7. (Abrogato). 8. (Abrogato). 8-bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni.». Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 6. Fermo restando il divieto di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004, la produzione di materiali ed oggetti destinati all'esportazione con caratteristiche difformi da quelle stabilite con i decreti ministeriali di cui all'art. 3 e' subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorita' sanitaria competente in base agli ordinamenti regionali. I contravventori dell'obbligo previsto dal precedente comma sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.».