Art. 2 
 
 
       Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3 
                  del regolamento (CE) n. 1935/2004 
 
  1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  l'operatore  economico,
che, in violazione dell'articolo  3,  lettera  a),  del  regolamento,
produce o immette sul mercato o  utilizza  in  qualunque  fase  della
produzione, della trasformazione o della  distribuzione  materiali  o
oggetti, che  trasferiscono  ai  prodotti  alimentari  componenti  in
quantita' tale da costituire un pericolo  per  la  salute  umana,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 10.000 a euro 80.000. 
  2.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  paragrafo  1,   del
regolamento, l'operatore economico che, in  violazione  dell'articolo
3, lettera b),  del  regolamento,  produce,  immette  sul  mercato  o
utilizza in qualunque fase della produzione, della  trasformazione  o
della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti
alimentari componenti in quantita' tale da comportare una  violazione
dei limiti di migrazione globale  laddove  previsti  o,  qualora  non
previsti, il mancato rispetto  delle  norme  di  buona  fabbricazione
della loro composizione, e' soggetto, salvo che il fatto  costituisca
reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una
somma da euro 7.500 a euro 60.000. 
  3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  paragrafo  1,   del
regolamento, l'operatore economico che, in  violazione  dell'articolo
3, lettera c),  del  regolamento,  produce,  immette  sul  mercato  o
utilizza in qualunque fase della produzione, della  trasformazione  o
della  distribuzione  materiali  o  oggetti,  che,  trasferiscono  ai
prodotti alimentari componenti in quantita'  tale  da  comportare  un
deterioramento  delle   loro   caratteristiche   organolettiche,   e'
soggetto,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000  a
euro 27.000. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in  violazione  dell'articolo  3,  paragrafo  2,   del   regolamento,
etichetta, pubblicizza o presenta materiali  o  oggetti  destinati  a
venire a contatto con i prodotti alimentari con modalita'  idonee  ad
indurre in errore i consumatori circa l'impiego sicuro e corretto dei
materiali  e  degli  oggetti  in   conformita'   della   legislazione
alimentare e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000.