Art. 3 
 
Violazione degli obblighi di comunicazione di  cui  all'articolo  11,
  paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004 
 
  1.  Il  richiedente  l'autorizzazione  comunitaria  o   l'operatore
economico che non effettua la comunicazione  ai  sensi  dell'articolo
11,  paragrafo  5,  del  regolamento,  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a
euro 30.000.