Art. 4 
 
Violazione  degli  obblighi  in  materia  di  etichettatura  di   cui
  all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004 
 
  1. Per il commercio  in  Italia  l'operatore  economico  indica  in
lingua italiana le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo  1,
del regolamento. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo  2,  del
regolamento,   l'operatore   economico   che   non   ottempera   alle
disposizioni di  cui  al  comma  1,  ed  alle  prescrizioni  previste
dall'articolo 15, paragrafi 1, 3, 7 e 8, del regolamento e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500
a euro 15.000.