Art. 5 
 
Violazione  degli  obblighi  in  materia  di  rintracciabilita'   dei
  materiali e degli oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i
  prodotti alimentari derivanti dall'articolo 17 del regolamento (CE)
  n. 1935/2004 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
avendo  importato,  prodotto,  trasformato,  lavorato  o  distribuito
materiali o oggetti destinati a venire  a  contatto  con  i  prodotti
alimentari, essendo a conoscenza o potendo presumere,  in  base  alle
informazioni proprie del  professionista  di  settore,  la  loro  non
conformita' al regolamento  ed  alle  normative  vigenti,  non  avvia
immediatamente  o  comunque  prima   che   intervenga   la   verifica
dell'autorita' competente,  le  operazioni  di  ritiro  dei  prodotti
difettosi, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da euro 3.000  ad  euro  25.000.  La  medesima
sanzione si applica  all'operatore  economico  che  non  fornisce  ai
consumatori immediatamente e, in ogni caso, prima che  intervenga  la
verifica dell'autorita' competente, adeguate informazioni  sui  gravi
rischi per la salute  umana  che  possono  derivare,  direttamente  o
indirettamente, dai materiali o oggetti di cui al periodo precedente. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico  che
non dispone di sistemi e di  procedure  conformi  a  quanto  previsto
dall'articolo 17, paragrafo 2,  del  regolamento,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
5.000 a euro 60.000. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico  che
non rende disponibili  alle  autorita'  competenti  che  ne  facciano
richiesta le informazioni di cui all'articolo 17,  paragrafo  2,  del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico  che
non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo  3,
del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.