Art. 7 
 
Violazione dei requisiti speciali  per  i  materiali  e  gli  oggetti
  attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n.
  1935/2004 e delle misure specifiche  di  cui  al  regolamento  (CE)
  450/2009 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, produce,
immette sul mercato o utilizza in qualunque  fase  della  produzione,
della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi
che comportino modifiche della composizione o  delle  caratteristiche
organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i
consumatori, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, produce,
immette sul mercato o utilizza in qualunque  fase  della  produzione,
della  trasformazione  o  della  distribuzione  materiali  o  oggetti
intelligenti  che  forniscono  informazioni  sulle   condizioni   del
prodotto alimentare idonee ad indurre in  errore  i  consumatori,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 2.500 a euro 30.000. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 4, lettera a), del  regolamento  (CE)  n.
450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza  in  qualunque  fase
della  produzione,  della  trasformazione   o   della   distribuzione
materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati  ed  efficaci
per  l'uso  a  cui  sono  destinati   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500  a
euro 25.000. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 4, lettera e), del  regolamento  (CE)  n.
450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza  in  qualunque  fase
della  produzione,  della  trasformazione   o   della   distribuzione
materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai  requisiti
relativi alla composizione di cui al Capo II del regolamento medesimo
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
una somma da euro 7.500 a euro 60.000. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 4, lettera d), del  regolamento  (CE)  n.
450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in  qualunque  fase
della  produzione,  della  trasformazione   o   della   distribuzione
materiali o  oggetti  attivi  o  intelligenti  su  cui  sono  apposte
etichettature non conformi ai requisiti  previsti  dall'articolo  15,
paragrafo  1,  lettera  e),  del  regolamento  (CE)  n.  1935/2004  e
dall'articolo 11, del regolamento (CE) n. 450/2009, e' soggetto, alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
1.500 a euro 15.000. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 4, lettera f), del  regolamento  (CE)  n.
450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in  qualunque  fase
della  produzione,  della  trasformazione   o   della   distribuzione
materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai  requisiti
relativi alla dichiarazione di conformita' e documentazione di cui al
Capo  IV  del  regolamento  medesimo,  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 ad
euro 15.000. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          450/2009 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1935/2004 si veda nelle note alle premesse.