Art. 8 
 
Violazione delle misure specifiche  riguardanti  i  materiali  e  gli
  oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli  alimenti
  ai sensi del regolamento (UE) n 10/2011 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 4, lettera e), del  regolamento  (UE)  n.
10/2011, produce, immette sul mercato o utilizza  in  qualunque  fase
della  produzione,  della  trasformazione   o   della   distribuzione
materiali o oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti di  composizione
di cui ai Capi II e III del regolamento  medesimo  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
6.000 a euro 60.000. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione  dell'articolo  4,  lettera  e),  e  dell'articolo  15,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 10/2011,  produce,  immette  sul
mercato  o  utilizza  in  qualunque  fase  della  produzione,   della
trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti  di  materia
plastica, destinati a venire a contatto con  i  prodotti  alimentari,
non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di  conformita'
e alla documentazione di cui al Capo IV del regolamento  medesimo  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 1.500 a euro 15.000. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          10/2011 si veda nelle note alle premesse.