Art. 10 
 
                      Obbligo di assicurazione 
 
  1. Le strutture sanitarie  e  sociosanitarie  pubbliche  e  private
devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe
misure  per  la  responsabilita'  civile  verso  terzi   e   per   la
responsabilita'   civile   verso   prestatori   d'opera,   ai   sensi
dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, anche per danni  cagionati  dal  personale  a  qualunque  titolo
operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie  pubbliche  e
private,  compresi  coloro  che  svolgono  attivita'  di  formazione,
aggiornamento nonche' di sperimentazione e  di  ricerca  clinica.  La
disposizione del primo periodo  si  applica  anche  alle  prestazioni
sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria  ovvero
in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale  nonche'
attraverso la telemedicina. Le strutture  di  cui  al  primo  periodo
stipulano, altresi', polizze assicurative o adottano  altre  analoghe
misure per la copertura  della  responsabilita'  civile  verso  terzi
degli esercenti le professioni sanitarie anche ai  sensi  e  per  gli
effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo  7,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di  cui  al
periodo precedente non si applicano in relazione  agli  esercenti  la
professione sanitaria di cui al comma 2. 
  2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga  la  propria
attivita' al di fuori di una delle strutture di cui al  comma  1  del
presente articolo o che presti la sua opera all'interno della  stessa
in regime libero-professionale ovvero che  si  avvalga  della  stessa
nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta  con
il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo  l'obbligo
di cui all'articolo 3, comma 5,  lettera  e),  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, all'articolo 5  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,  n.  137,  e
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 
  3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9
e  all'articolo  12,  comma  3,  ciascun  esercente  la   professione
sanitaria operante  a  qualunque  titolo  in  strutture  sanitarie  o
sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a
proprio carico, di un'adeguata polizza  di  assicurazione  per  colpa
grave. 
  4.  Le  strutture  di  cui  al  comma  1  rendono  nota,   mediante
pubblicazione   nel   proprio   sito   internet,   la   denominazione
dell'impresa   che   presta   la   copertura    assicurativa    della
responsabilita' civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera  di
cui al comma  1,  indicando  per  esteso  i  contratti,  le  clausole
assicurative ovvero le  altre  analoghe  misure  che  determinano  la
copertura assicurativa. 
  5. Con decreto da  emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, il  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il  Ministro  della  salute,  definisce  i
criteri e le modalita' per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza
e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione  che
intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e  con
gli esercenti la professione sanitaria. 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da  emanare
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, di concerto con il Ministro della  salute  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   sentiti   l'IVASS,
l'Associazione nazionale fra  le  imprese  assicuratrici  (ANIA),  le
Associazioni nazionali rappresentative delle  strutture  private  che
erogano  prestazioni  sanitarie  e  sociosanitarie,  la   Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,  le
Federazioni nazionali degli ordini e dei  collegi  delle  professioni
sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
delle categorie professionali interessate, nonche' le associazioni di
tutela dei cittadini e dei pazienti,  sono  determinati  i  requisiti
minimi delle  polizze  assicurative  per  le  strutture  sanitarie  e
sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni
sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far
corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce
i  requisiti  minimi  di  garanzia  e  le  condizioni   generali   di
operativita' delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta
del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina  altresi'  le  regole
per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di
un'impresa di assicurazione nonche' la previsione nel bilancio  delle
strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla  messa  a
riserva  per  competenza  dei  risarcimenti  relativi   ai   sinistri
denunciati.  A  tali  fondi  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18  gennaio  1993,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  marzo  1993,  n.
67. 
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di
concerto con il  Ministro  della  salute  e  sentito  l'IVASS,  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione
stipulate ai sensi dei commi 1 e 2,  e  alle  altre  analoghe  misure
adottate ai sensi dei commi 1 e 6  e  sono  stabiliti,  altresi',  le
modalita' e i termini per la comunicazione  di  tali  dati  da  parte
delle strutture sanitarie e  sociosanitarie  pubbliche  e  private  e
degli  esercenti  le  professioni  sanitarie   all'Osservatorio.   Il
medesimo decreto stabilisce le modalita' e i termini per l'accesso  a
tali dati. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 24
          giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e
          la trasparenza  amministrativa  e  per  l'efficienza  degli
          uffici giudiziari.): 
              «Art.   27   (Disposizioni   di    semplificazione    e
          razionalizzazione in materia sanitaria). - 1.  All'articolo
          3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 2,  lettera  a),  primo  periodo,  dopo  le
          parole "di garantire  idonea  copertura  assicurativa  agli
          esercenti  le  professioni  sanitarie"  sono  aggiunte   le
          seguenti:   ",    anche    nell'esercizio    dell'attivita'
          libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse
          del fondo stesso"; 
              b) al comma 2, lettera a), secondo periodo,  le  parole
          "in misura definita in sede di  contrattazione  collettiva"
          sono sostituite dalle seguenti: "nella  misura  determinata
          dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)"; 
              c) al comma  4,  primo  periodo,  le  parole  "  Per  i
          contenuti" sono sostituite dalle  seguenti:  "Nel  rispetto
          dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma  5,  lettera
          e) del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          per i contenuti". 
              1-bis.  A  ciascuna  azienda  del  Servizio   sanitario
          nazionale  (SSN),  a  ciascuna  struttura  o  ente  privato
          operante in regime autonomo o accreditato con il  SSN  e  a
          ciascuna struttura o ente che, a  qualunque  titolo,  renda
          prestazioni sanitarie a favore di terzi e' fatto obbligo di
          dotarsi di  copertura  assicurativa  o  di  altre  analoghe
          misure per la responsabilita' civile verso  terzi  (RCT)  e
          per la  responsabilita'  civile  verso  prestatori  d'opera
          (RCO),   a   tutela   dei   pazienti   e   del   personale.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              2. 
              3. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole
          "da quaranta" sono sostituite dalle seguenti: "da trenta". 
              4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, i componenti in carica del  Consiglio
          superiore di sanita'  decadono  automaticamente.  Entro  il
          medesimo termine, con decreto del Ministro della salute  il
          Consiglio  superiore  di  sanita'  e'  ricostituito   nella
          composizione di cui all'articolo 7, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44,  come
          modificato dal comma 3 del presente articolo.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  5,  del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo.): 
              «Art.  3  (Abrogazione   delle   indebite   restrizioni
          all'accesso  e  all'esercizio  delle  professioni  e  delle
          attivita' economiche). - (Omissis). 
              5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art.  33,
          quinto  comma,  della  Costituzione  per   l'accesso   alle
          professioni  regolamentate   secondo   i   principi   della
          riduzione e  dell'accorpamento,  su  base  volontaria,  fra
          professioni   che   svolgono   attivita'   similari,    gli
          ordinamenti professionali devono garantire che  l'esercizio
          dell'attivita' risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di
          libera   concorrenza,    alla    presenza    diffusa    dei
          professionisti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  alla
          differenziazione e pluralita'  di  offerta  che  garantisca
          l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
          della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai  servizi
          offerti.  Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          emanato ai sensi dell'art. 17,  comma  2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
          essere riformati entro 12 mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  per  recepire  i   seguenti
          principi: 
              a) l'accesso  alla  professione  e'  libero  e  il  suo
          esercizio  e'   fondato   e   ordinato   sull'autonomia   e
          sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
          professionista.   La   limitazione,   in   forza   di   una
          disposizione di legge,  del  numero  di  persone  che  sono
          titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il
          territorio dello Stato o in una certa area  geografica,  e'
          consentita unicamente laddove essa risponda  a  ragioni  di
          interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse
          alla  tutela  della  salute  umana,  e  non  introduca  una
          discriminazione   diretta   o   indiretta   basata    sulla
          nazionalita' o, in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in
          forma  societaria,  della  sede   legale   della   societa'
          professionale; 
              b) previsione dell'obbligo  per  il  professionista  di
          seguire  percorsi   di   formazione   continua   permanente
          predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati  dai
          consigli nazionali, fermo restando  quanto  previsto  dalla
          normativa vigente in  materia  di  educazione  continua  in
          medicina (ECM). La violazione  dell'obbligo  di  formazione
          continua determina un illecito disciplinare e come tale  e'
          sanzionato sulla base di quanto stabilito  dall'ordinamento
          professionale che dovra' integrare tale previsione; 
              c) la  disciplina  del  tirocinio  per  l'accesso  alla
          professione deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano
          l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e  il  suo
          adeguamento costante all'esigenza di assicurare il  miglior
          esercizio della professione; 
              d). 
              e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto  a
          stipulare  idonea  assicurazione  per  i  rischi  derivanti
          dall'esercizio     dell'attivita'     professionale.     Il
          professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento
          dell'assunzione dell'incarico, gli  estremi  della  polizza
          stipulata  per  la  responsabilita'  professionale   e   il
          relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze
          assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
          negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai
          Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei
          professionisti; 
              f) gli  ordinamenti  professionali  dovranno  prevedere
          l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi  da
          quelli  aventi  funzioni  amministrative,  ai  quali   sono
          specificamente affidate l'istruzione e la  decisione  delle
          questioni  disciplinari  e  di  un  organo   nazionale   di
          disciplina.   La   carica   di   consigliere    dell'Ordine
          territoriale o di consigliere  nazionale  e'  incompatibile
          con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
          territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
          applicano alle professioni sanitarie  per  le  quali  resta
          confermata la normativa vigente; 
              g) la pubblicita' informativa, con ogni  mezzo,  avente
          ad oggetto l'attivita' professionale,  le  specializzazioni
          ed i titoli professionali  posseduti,  la  struttura  dello
          studio ed i  compensi  delle  prestazioni,  e'  libera.  Le
          informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
          e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  Decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137  :
          (Regolamento    recante    riforma    degli     ordinamenti
          professionali,  a  norma  dell'art.   3,   comma   5,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.): 
              «Art.  5  (Obbligo   di   assicurazione).   -   1.   Il
          professionista e' tenuto a stipulare, anche per il  tramite
          di convenzioni collettive negoziate dai consigli  nazionali
          e  dagli  enti  previdenziali  dei  professionisti,  idonea
          assicurazione   per   i   danni   derivanti   al    cliente
          dall'esercizio dell'attivita'  professionale,  comprese  le
          attivita' di custodia di documenti e  valori  ricevuti  dal
          cliente stesso. Il  professionista  deve  rendere  noti  al
          cliente,  al  momento  dell'assunzione  dell'incarico,  gli
          estremi della polizza professionale, il relativo  massimale
          e ogni variazione successiva. 
              2. La violazione della disposizione di cui al  comma  1
          costituisce illecito disciplinare. 
              3.  Al  fine  di  consentire  la   negoziazione   delle
          convenzioni collettive di cui  al  comma  1,  l'obbligo  di
          assicurazione  di  cui  al   presente   articolo   acquista
          efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge  13
          settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere
          lo sviluppo del Paese mediante  un  piu'  alto  livello  di
          tutela della salute): 
              «Art. 3 (Responsabilita'  professionale  dell'esercente
          le professioni sanitarie). - 1. L'esercente la  professione
          sanitaria che nello svolgimento della propria attivita'  si
          attiene a linee guida e buone  pratiche  accreditate  dalla
          comunita' scientifica non  risponde  penalmente  per  colpa
          lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo  di  cui
          all'art. 2043 del codice civile. Il  giudice,  anche  nella
          determinazione   del   risarcimento   del   danno,    tiene
          debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente   della   Repubblica,
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su
          proposta del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze, sentite l'Associazione nazionale  fra  le  imprese
          assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini
          dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,  nonche'  le
          Federazioni nazionali degli  ordini  e  dei  collegi  delle
          professioni  sanitarie  e   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative delle categorie  professionali
          interessate, anche in  attuazione  dell'art.  3,  comma  5,
          lettera e), del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura
          assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie,  sono
          disciplinati le procedure e i requisiti minimi  e  uniformi
          per l'idoneita' dei relativi contratti, in  conformita'  ai
          seguenti criteri: 
              a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite
          categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in
          capo ad un fondo  appositamente  costituito,  di  garantire
          idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
          sanitarie,     anche     nell'esercizio      dell'attivita'
          libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse
          del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal  contributo
          dei professionisti  che  ne  facciano  espressa  richiesta,
          nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo  di
          cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a  carico
          delle imprese autorizzate all'esercizio  dell'assicurazione
          per danni  derivanti  dall'attivita'  medico-professionale,
          determinato in misura percentuale ai  premi  incassati  nel
          precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento
          del premio stesso, con provvedimento adottato dal  Ministro
          dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
          salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
          la Federazione nazionale degli ordini dei medici  chirurghi
          e degli odontoiatri, nonche' le Federazioni nazionali degli
          ordini e dei collegi delle professioni sanitarie; 
              b) determinare il soggetto gestore  del  Fondo  di  cui
          alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica; 
              c) prevedere che i contratti di  assicurazione  debbano
          essere stipulati anche in base a condizioni che  dispongano
          alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del
          premio in relazione al verificarsi o  meno  di  sinistri  e
          subordinare  comunque  la  disdetta  della   polizza   alla
          reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario
          accertata con sentenza definitiva. 
              3.  Il  danno   biologico   conseguente   all'attivita'
          dell'esercente della  professione  sanitaria  e'  risarcito
          sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente
          integrate con la procedura di cui al comma 1  del  predetto
          art. 138  e  sulla  base  dei  criteri  di  cui  ai  citati
          articoli, per tener conto delle  fattispecie  da  esse  non
          previste,  afferenti  all'attivita'  di  cui  al   presente
          articolo. 
              4. Nel rispetto dell'ambito  applicativo  dell'articolo
          3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148, per  i  contenuti  e  le  procedure
          inerenti ai contratti assicurativi per i  rischi  derivanti
          dall'esercizio    dell'attivita'     professionale     resa
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in  rapporto
          di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato
          sentita altresi' la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti  del
          Servizio sanitario nazionale  ogni  copertura  assicurativa
          della responsabilita' civile ulteriore  rispetto  a  quella
          prevista,  per  il  relativo  personale,  dalla   normativa
          contrattuale vigente. 
              5. Gli albi dei consulenti  tecnici  d'ufficio  di  cui
          all'art. 13 del regio decreto 18 dicembre  1941,  n.  1368,
          recante disposizioni di attuazione del codice di  procedura
          civile,  devono  essere  aggiornati  con   cadenza   almeno
          quinquennale, al fine di garantire, oltre a  quella  medico
          legale, una idonea e qualificata rappresentanza di  esperti
          delle discipline specialistiche dell'area sanitaria,  anche
          con il coinvolgimento delle  societa'  scientifiche  tra  i
          quali  scegliere  per  la  nomina   tenendo   conto   della
          disciplina interessata nel procedimento. 
              6. Dall'applicazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge del
          18 gennaio 1993, n.  9  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          sanitaria e socio-assistenziale): 
              «Art. 1 (Misure urgenti in materia sanitaria). - 1. Per
          far  fronte  alle  maggiori  occorrenze   finanziarie   del
          Servizio sanitario nazionale per l'anno  1991,  determinate
          in lire 5.600 miliardi, le regioni e le  province  autonome
          sono  autorizzate  ad  assumere  mutui  quindicennali  alle
          condizioni, con le modalita' e con gli istituti di  credito
          stabiliti con decreto del Ministro del  tesoro  nel  limite
          massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con
          onere a carico dello  Stato;  per  le  stesse  finalita'  e
          medesime  modalita',  l'Associazione  della   Croce   rossa
          italiana e' autorizzata ad assumere un mutuo per un importo
          non superiore a lire 10 miliardi. 
              2. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato  in
          complessive  lire  978  miliardi  annui  ed  alla  relativa
          copertura  si  provvede  mediante  utilizzo   della   quota
          all'uopo vincolata del Fondo sanitario  nazionale  iscritto
          nello stato di previsione del Ministero del tesoro. 
              3. Le disposizioni di cui al  secondo  comma  dell'art.
          36, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e  successive
          modificazioni ed integrazioni, relative alle spese in conto
          capitale, si estendono  alle  disponibilita'  del  capitolo
          4403 dello stato di previsione del Ministero della sanita'. 
              4. Le disponibilita'  finanziarie  esistenti  in  conto
          residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di  previsione
          del Ministero della sanita' per l'anno 1991, non  impegnate
          nel predetto anno, sono conservate  per  essere  utilizzate
          nell'esercizio 1993. 
              5. Le somme dovute  a  qualsiasi  titolo  alle  aziende
          sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di  ricovero
          e cura a  carattere  scientifico  non  sono  sottoposte  ad
          esecuzione forzata nei limiti degli importi  corrispondenti
          agli stipendi  e  alle  competenze  comunque  spettanti  al
          personale dipendente o convenzionato, nonche' nella  misura
          dei fondi  a  destinazione  vincolata  essenziali  ai  fini
          dell'erogazione dei servizi sanitari definiti  con  decreto
          del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del
          tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto.  A
          tal fine l'organo amministrativo  dei  predetti  enti,  con
          deliberazione  adottata  per  ogni  trimestre,   quantifica
          preventivamente  le  somme   oggetto   delle   destinazioni
          previste nel primo periodo. 
              5-bis.  La  deliberazione  di  cui  al   comma   5   e'
          comunicata,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata,
          all'istituto cui e' affidato il  servizio  di  tesoreria  o
          cassa  contestualmente  alla  sua  adozione.  Al  fine   di
          garantire l'espletamento delle finalita' di cui al comma 5,
          dalla data della predetta  comunicazione  il  tesoriere  e'
          obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme  di
          spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche  in
          caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura
          esecutiva nei  confronti  dell'ente,  senza  necessita'  di
          previa pronuncia giurisdizionale. Dalla  data  di  adozione
          della deliberazione l'ente  non  puo'  emettere  mandati  a
          titoli  diversi  da  quelli  vincolati,  se  non   seguendo
          l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenuto per
          il pagamento o, se non e' prescritta  fattura,  dalla  data
          della deliberazione di impegno. 
              6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della  legge
          23 dicembre 1978, n.  833  ,  e  successive  modificazioni,
          dovuto, per ciascuno  degli  anni  dal  1980  al  1985  dai
          cittadini assicurati al Servizio sanitario  nazionale,  che
          secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad
          un  istituto  mutualistico  di   natura   pubblica,   resta
          determinato tenendo conto  delle  variazioni  previste  nel
          costo medio pro-capite dell'anno precedente  per  gli  anni
          1980 e 1981 nella misura annua fissa di lire 300 mila e  di
          lire  350  mila  per  l'anno  1982,  entrambe   le   misure
          maggiorate di un importo pari al tre per cento del  reddito
          imponibile ai fini IRPEF  per  gli  anni  medesimi,  e  per
          ciascuno dei successivi anni in un importo pari al 5,50 per
          cento del reddito imponibile ai  fini  IRPEF  per  ciascuno
          degli anni a cui il contributo  si  riferisce.  I  suddetti
          contributi  non  possono,  comunque,  superare  l'ammontare
          complessivo annuo di legge  1.500.000  per  ciascuno  degli
          anni  1980  e  1981  e   l'ammontare   complessivo   annuo,
          rispettivamente, di legge 1.750.000 e  di  legge  2.500.000
          per ciascuno degli anni 1982 e 1983. 
              7. Le somme disponibili sul capitolo 8420  dello  stato
          di  previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici   non
          impegnate al termine dell'esercizio  1992  sono  conservate
          nel  conto  dei  residui  passivi  per  essere   utilizzate
          nell'esercizio  successivo.  Tali  somme  saranno   erogate
          all'Universita' degli studi di Siena.».