Art. 10
Obbligo di assicurazione
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private
devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe
misure per la responsabilita' civile verso terzi e per la
responsabilita' civile verso prestatori d'opera, ai sensi
dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo
operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e
private, compresi coloro che svolgono attivita' di formazione,
aggiornamento nonche' di sperimentazione e di ricerca clinica. La
disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni
sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero
in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonche'
attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo
stipulano, altresi', polizze assicurative o adottano altre analoghe
misure per la copertura della responsabilita' civile verso terzi
degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al
periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la
professione sanitaria di cui al comma 2.
2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria
attivita' al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del
presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa
in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa
nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con
il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo
di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9
e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione
sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o
sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a
proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa
grave.
4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante
pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione
dell'impresa che presta la copertura assicurativa della
responsabilita' civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di
cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole
assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la
copertura assicurativa.
5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i
criteri e le modalita' per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza
e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che
intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e con
gli esercenti la professione sanitaria.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS,
l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le
Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che
erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni
sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
delle categorie professionali interessate, nonche' le associazioni di
tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti
minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni
sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far
corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce
i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di
operativita' delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta
del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresi' le regole
per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di
un'impresa di assicurazione nonche' la previsione nel bilancio delle
strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a
riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri
denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n.
67.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di
concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione
stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure
adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono stabiliti, altresi', le
modalita' e i termini per la comunicazione di tali dati da parte
delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e
degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il
medesimo decreto stabilisce le modalita' e i termini per l'accesso a
tali dati.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici giudiziari.):
«Art. 27 (Disposizioni di semplificazione e
razionalizzazione in materia sanitaria). - 1. All'articolo
3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le
parole "di garantire idonea copertura assicurativa agli
esercenti le professioni sanitarie" sono aggiunte le
seguenti: ", anche nell'esercizio dell'attivita'
libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse
del fondo stesso";
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole
"in misura definita in sede di contrattazione collettiva"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura determinata
dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)";
c) al comma 4, primo periodo, le parole " Per i
contenuti" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto
dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera
e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
per i contenuti".
1-bis. A ciascuna azienda del Servizio sanitario
nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato
operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a
ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda
prestazioni sanitarie a favore di terzi e' fatto obbligo di
dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe
misure per la responsabilita' civile verso terzi (RCT) e
per la responsabilita' civile verso prestatori d'opera
(RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.
3. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole
"da quaranta" sono sostituite dalle seguenti: "da trenta".
4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio
superiore di sanita' decadono automaticamente. Entro il
medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il
Consiglio superiore di sanita' e' ricostituito nella
composizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come
modificato dal comma 3 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo.):
«Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni
all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle
attivita' economiche). - (Omissis).
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33,
quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle
professioni regolamentate secondo i principi della
riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra
professioni che svolgono attivita' similari, gli
ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei
professionisti su tutto il territorio nazionale, alla
differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca
l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
della piu' ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per recepire i seguenti
principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo
esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, e'
consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana, e non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in
forma societaria, della sede legale della societa'
professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di
seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e'
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale che dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla
professione deve conformarsi a criteri che garantiscano
l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo
adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione;
d).
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita' professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da
quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine
territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile
con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente
ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni
ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello
studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del Decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 :
(Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.):
«Art. 5 (Obbligo di assicurazione). - 1. Il
professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite
di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali
e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea
assicurazione per i danni derivanti al cliente
dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le
attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal
cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al
cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli
estremi della polizza professionale, il relativo massimale
e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1
costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle
convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di
assicurazione di cui al presente articolo acquista
efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di
tutela della salute):
«Art. 3 (Responsabilita' professionale dell'esercente
le professioni sanitarie). - 1. L'esercente la professione
sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si
attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla
comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa
lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui
all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene
debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie professionali
interessate, anche in attuazione dell'art. 3, comma 5,
lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura
assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono
disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi
per l'idoneita' dei relativi contratti, in conformita' ai
seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite
categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in
capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire
idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie, anche nell'esercizio dell'attivita'
libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse
del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal contributo
dei professionisti che ne facciano espressa richiesta,
nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di
cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico
delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione
per danni derivanti dall'attivita' medico-professionale,
determinato in misura percentuale ai premi incassati nel
precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento
del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, nonche' le Federazioni nazionali degli
ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui
alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano
essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano
alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del
premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e
subordinare comunque la disdetta della polizza alla
reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario
accertata con sentenza definitiva.
3. Il danno biologico conseguente all'attivita'
dell'esercente della professione sanitaria e' risarcito
sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente
integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto
art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati
articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non
previste, afferenti all'attivita' di cui al presente
articolo.
4. Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo
3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure
inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale resa
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto
di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato
sentita altresi' la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del
Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa
della responsabilita' civile ulteriore rispetto a quella
prevista, per il relativo personale, dalla normativa
contrattuale vigente.
5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui
all'art. 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
recante disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno
quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico
legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti
delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche
con il coinvolgimento delle societa' scientifiche tra i
quali scegliere per la nomina tenendo conto della
disciplina interessata nel procedimento.
6. Dall'applicazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge del
18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia
sanitaria e socio-assistenziale):
«Art. 1 (Misure urgenti in materia sanitaria). - 1. Per
far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del
Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate
in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome
sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle
condizioni, con le modalita' e con gli istituti di credito
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite
massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con
onere a carico dello Stato; per le stesse finalita' e
medesime modalita', l'Associazione della Croce rossa
italiana e' autorizzata ad assumere un mutuo per un importo
non superiore a lire 10 miliardi.
2. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in
complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa
copertura si provvede mediante utilizzo della quota
all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto
nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art.
36, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive
modificazioni ed integrazioni, relative alle spese in conto
capitale, si estendono alle disponibilita' del capitolo
4403 dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
4. Le disponibilita' finanziarie esistenti in conto
residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione
del Ministero della sanita' per l'anno 1991, non impegnate
nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate
nell'esercizio 1993.
5. Le somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende
sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad
esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti
agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al
personale dipendente o convenzionato, nonche' nella misura
dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini
dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. A
tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con
deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica
preventivamente le somme oggetto delle destinazioni
previste nel primo periodo.
5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 e'
comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata,
all'istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria o
cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di
garantire l'espletamento delle finalita' di cui al comma 5,
dalla data della predetta comunicazione il tesoriere e'
obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di
spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in
caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura
esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessita' di
previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione
della deliberazione l'ente non puo' emettere mandati a
titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo
l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenuto per
il pagamento o, se non e' prescritta fattura, dalla data
della deliberazione di impegno.
6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni,
dovuto, per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985 dai
cittadini assicurati al Servizio sanitario nazionale, che
secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad
un istituto mutualistico di natura pubblica, resta
determinato tenendo conto delle variazioni previste nel
costo medio pro-capite dell'anno precedente per gli anni
1980 e 1981 nella misura annua fissa di lire 300 mila e di
lire 350 mila per l'anno 1982, entrambe le misure
maggiorate di un importo pari al tre per cento del reddito
imponibile ai fini IRPEF per gli anni medesimi, e per
ciascuno dei successivi anni in un importo pari al 5,50 per
cento del reddito imponibile ai fini IRPEF per ciascuno
degli anni a cui il contributo si riferisce. I suddetti
contributi non possono, comunque, superare l'ammontare
complessivo annuo di legge 1.500.000 per ciascuno degli
anni 1980 e 1981 e l'ammontare complessivo annuo,
rispettivamente, di legge 1.750.000 e di legge 2.500.000
per ciascuno degli anni 1982 e 1983.
7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici non
impegnate al termine dell'esercizio 1992 sono conservate
nel conto dei residui passivi per essere utilizzate
nell'esercizio successivo. Tali somme saranno erogate
all'Universita' degli studi di Siena.».