Art. 11 
 
               Estensione della garanzia assicurativa 
 
  1.  La  garanzia  assicurativa  deve  prevedere  una   operativita'
temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la
conclusione   del   contratto   assicurativo,   purche'    denunciati
all'impresa di  assicurazione  durante  la  vigenza  temporale  della
polizza.   In   caso   di   cessazione   definitiva    dell'attivita'
professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo  di
ultrattivita'  della  copertura  per  le  richieste  di  risarcimento
presentate per la  prima  volta  entro  i  dieci  anni  successivi  e
riferite a fatti generatori della  responsabilita'  verificatisi  nel
periodo  di  efficacia  della  polizza,   incluso   il   periodo   di
retroattivita' della copertura. L'ultrattivita' e' estesa agli  eredi
e non e' assoggettabile alla clausola di disdetta.