Art. 12 
 
               Azione diretta del soggetto danneggiato 
 
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  8,  il  soggetto
danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro  i  limiti  delle
somme per le quali e' stato stipulato il contratto di  assicurazione,
nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta  la  copertura
assicurativa alle strutture sanitarie o  sociosanitarie  pubbliche  o
private di cui  al  comma  1  dell'articolo  10  e  all'esercente  la
professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. 
  2. Non sono opponibili al danneggiato, per  l'intero  massimale  di
polizza,  eccezioni  derivanti  dal  contratto  diverse   da   quelle
stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che  definisce
i requisiti  minimi  delle  polizze  assicurative  per  le  strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le
professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2. 
  3.  L'impresa  di  assicurazione  ha  diritto  di   rivalsa   verso
l'assicurato  nel  rispetto  dei  requisiti  minimi,  non  derogabili
contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma
6. 
  4. Nel giudizio promosso contro l'impresa  di  assicurazione  della
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a  norma  del
comma 1  e'  litisconsorte  necessario  la  struttura  medesima;  nel
giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la
professione sanitaria a norma del comma 1 e' litisconsorte necessario
l'esercente la professione  sanitaria.  L'impresa  di  assicurazione,
l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato  hanno  diritto
di accesso alla documentazione  della  struttura  relativa  ai  fatti
dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro. 
  5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti  dell'impresa  di
assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione  pari  a  quello
dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica  o
privata o l'esercente la professione sanitaria. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  6
dell'articolo 10 con il quale sono  determinati  i  requisiti  minimi
delle   polizze   assicurative   per   le   strutture   sanitarie   e
sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.