Art. 12
Azione diretta del soggetto danneggiato
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto
danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle
somme per le quali e' stato stipulato il contratto di assicurazione,
nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura
assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o
private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la
professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.
2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di
polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle
stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce
i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le
professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.
3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso
l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili
contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma
6.
4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del
comma 1 e' litisconsorte necessario la struttura medesima; nel
giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la
professione sanitaria a norma del comma 1 e' litisconsorte necessario
l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione,
l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto
di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti
dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di
assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione pari a quello
dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o
privata o l'esercente la professione sanitaria.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6
dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi
delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e
sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.