Art. 13
Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del
giudizio basato sulla sua responsabilita'
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7,
comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura
assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi
1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria
l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal
danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica
dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o
lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia
dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e
sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro dieci giorni
comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta
elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato,
con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardivita' o
l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude
l'ammissibilita' delle azioni di rivalsa o di responsabilita'
amministrativa di cui all'articolo 9.