Art. 14 
 
Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilita' sanitaria 
 
  1. E' istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  della
salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilita'
sanitaria. Il Fondo di garanzia e' alimentato dal  versamento  di  un
contributo annuale dovuto  dalle  imprese  autorizzate  all'esercizio
delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati
da responsabilita' sanitaria. A tal fine il  predetto  contributo  e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnato
al  Fondo  di  garanzia.  Il  Ministero  della  salute  con  apposita
convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi  pubblici
(CONSAP) Spa la gestione delle risorse del Fondo di garanzia. 
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della  salute,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze,  sentite
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e  le  rappresentanze  delle
imprese di assicurazione, sono definiti: 
    a) la misura del  contributo  dovuto  dalle  imprese  autorizzate
all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i
danni causati da responsabilita' sanitaria; 
    b) le modalita' di versamento del contributo di cui alla  lettera
a); 
    c) i principi  cui  dovra'  uniformarsi  la  convenzione  tra  il
Ministero della salute e la CONSAP Spa; 
    d) le modalita' di intervento, il funzionamento e il regresso del
Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro. 
  3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al  risarcimento
del danno nei limiti delle effettive disponibilita' finanziarie. 
  4. La misura del contributo di cui  al  comma  2,  lettera  a),  e'
aggiornata  annualmente  con  apposito  decreto  del  Ministro  della
salute, da adottare  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in
relazione  alle  effettive  esigenze  della  gestione  del  Fondo  di
garanzia. 
  5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma 2,
lettera a), la CONSAP Spa trasmette  ogni  anno  al  Ministero  della
salute e al Ministero dello sviluppo economico  un  rendiconto  della
gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1,  riferito  all'anno
precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di  cui
al comma 2. 
  6. Gli oneri per l'istruttoria e la  gestione  delle  richieste  di
risarcimento sono posti a carico del Fondo  di  garanzia  di  cui  al
comma 1. 
  7. Il Fondo di garanzia di  cui  al  comma  1  risarcisce  i  danni
cagionati da responsabilita' sanitaria nei seguenti casi: 
    a)  qualora  il  danno  sia  di  importo  eccedente  rispetto  ai
massimali previsti dai contratti  di  assicurazione  stipulati  dalla
struttura  sanitaria  o  sociosanitaria  pubblica  o  privata  ovvero
dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto  di  cui
all'articolo 10, comma 6; 
    b) qualora la struttura sanitaria  o  sociosanitaria  pubblica  o
privata  ovvero  l'esercente  la  professione   sanitaria   risultino
assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi  in
stato di insolvenza o di  liquidazione  coatta  amministrativa  o  vi
venga posta successivamente; 
    c) qualora la struttura sanitaria  o  sociosanitaria  pubblica  o
privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano  sprovvisti
di  copertura  assicurativa  per  recesso  unilaterale   dell'impresa
assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o  cancellazione
dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa. 
  8. Il decreto di cui all'articolo  10,  comma  6,  prevede  che  il
massimale minimo sia rideterminato  in  relazione  all'andamento  del
Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del  presente
articolo. 
  9. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
sinistri denunciati per la prima volta dopo la  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.