Art. 14
Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilita' sanitaria
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della
salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilita'
sanitaria. Il Fondo di garanzia e' alimentato dal versamento di un
contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio
delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati
da responsabilita' sanitaria. A tal fine il predetto contributo e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita
convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici
(CONSAP) Spa la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle
imprese di assicurazione, sono definiti:
a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate
all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i
danni causati da responsabilita' sanitaria;
b) le modalita' di versamento del contributo di cui alla lettera
a);
c) i principi cui dovra' uniformarsi la convenzione tra il
Ministero della salute e la CONSAP Spa;
d) le modalita' di intervento, il funzionamento e il regresso del
Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.
3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento
del danno nei limiti delle effettive disponibilita' finanziarie.
4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), e'
aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della
salute, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di
garanzia.
5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma 2,
lettera a), la CONSAP Spa trasmette ogni anno al Ministero della
salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della
gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno
precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui
al comma 2.
6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di
risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al
comma 1.
7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni
cagionati da responsabilita' sanitaria nei seguenti casi:
a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai
massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero
dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui
all'articolo 10, comma 6;
b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o
privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino
assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in
stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi
venga posta successivamente;
c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o
privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti
di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa
assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione
dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.
8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il
massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del
Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del presente
articolo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.