Art. 15
Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di
responsabilita' sanitaria
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad
oggetto la responsabilita' sanitaria, l'autorita' giudiziaria affida
l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico
specializzato in medicina legale e a uno o piu' specialisti nella
disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto
oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare,
scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano
in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o
in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare
nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in
possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della
conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono
essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti
esperti in medicina. In sede di revisione degli albi e' indicata,
relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente,
l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al
numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli
revocati.
3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono
essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di
garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata
rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a
tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina
tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico e' conferito al collegio
e, nella determinazione del compenso globale, non si applica
l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del
collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 13 delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368:
«Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). - Presso ogni
tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo e' diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:
1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4.
agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 67 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271:
«Art. 67 (Albo dei periti presso il tribunale). - 1.
Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei periti,
diviso in categorie.
2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di
esperti in medicina legale, psichiatria, contabilita',
ingegneria e relative specialita', infortunistica del
traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica,
analisi e comparazione della grafia interpretariato e
traduzione.
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non
iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che
svolge la propria attivita' professionale presso un ente
pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica
specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della
scelta.
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale
perito le persone che svolgano o abbiano svolto attivita'
di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma
dell'art. 371 comma 2 del codice.».
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia - Testo A):
«Art. 53 (L) (Incarichi collegiali). - 1. Quando
l'incarico e' stato conferito ad un collegio di ausiliari
il compenso globale e' determinato sulla base di quello
spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per
ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il
magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve
svolgere personalmente e per intero l'incarico
affidatogli.».