Art. 15 
 
Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei  giudizi  di
                      responsabilita' sanitaria 
 
  1. Nei procedimenti civili e  nei  procedimenti  penali  aventi  ad
oggetto la responsabilita' sanitaria, l'autorita' giudiziaria  affida
l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a  un  medico
specializzato in medicina legale e a uno  o  piu'  specialisti  nella
disciplina che abbiano  specifica  e  pratica  conoscenza  di  quanto
oggetto del procedimento, avendo cura che  i  soggetti  da  nominare,
scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3,  non  siano
in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o
in altri connessi e che i consulenti tecnici  d'ufficio  da  nominare
nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in
possesso  di  adeguate  e  comprovate  competenze  nell'ambito  della
conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi. 
  2.  Negli  albi  dei  consulenti  di  cui  all'articolo  13   delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368,  e  dei  periti  di  cui  all'articolo  67  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  devono
essere indicate e  documentate  le  specializzazioni  degli  iscritti
esperti in medicina. In sede di revisione  degli  albi  e'  indicata,
relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo  precedente,
l'esperienza professionale maturata, con particolare  riferimento  al
numero e  alla  tipologia  degli  incarichi  conferiti  e  di  quelli
revocati. 
  3.  Gli  albi  dei  consulenti  di  cui   all'articolo   13   delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  devono
essere  aggiornati  con  cadenza  almeno  quinquennale,  al  fine  di
garantire,  oltre  a  quella  medico-legale,  un'idonea  e   adeguata
rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite  a
tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per  la  nomina
tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento. 
  4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico e' conferito al  collegio
e,  nella  determinazione  del  compenso  globale,  non  si   applica
l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli  altri  componenti  del
collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13  delle  disposizioni
          per  l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile   e
          disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
          dicembre 1941, n. 1368: 
              «Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). -  Presso  ogni
          tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici. 
              L'albo e' diviso in categorie. 
              Debbono essere sempre comprese nell'albo le  categorie:
          1. medico-chirurgica; 2. industriale;  3.  commerciale;  4.
          agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  67  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271: 
              «Art. 67 (Albo dei periti presso il  tribunale).  -  1.
          Presso ogni tribunale e'  istituito  un  albo  dei  periti,
          diviso in categorie. 
              2. Nell'albo  sono  sempre  previste  le  categorie  di
          esperti  in  medicina  legale,  psichiatria,  contabilita',
          ingegneria  e  relative  specialita',  infortunistica   del
          traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica,
          analisi  e  comparazione  della  grafia  interpretariato  e
          traduzione. 
              3. Quando il giudice nomina come perito un esperto  non
          iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che
          svolge la propria attivita' professionale  presso  un  ente
          pubblico. 
              4. Nel caso previsto dal comma  3,  il  giudice  indica
          specificamente nell'ordinanza di nomina  le  ragioni  della
          scelta. 
              5. In ogni caso il giudice  evita  di  designare  quale
          perito le persone che svolgano o abbiano  svolto  attivita'
          di consulenti di parte in procedimenti  collegati  a  norma
          dell'art. 371 comma 2 del codice.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  53  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia - Testo A): 
              «Art.  53  (L)  (Incarichi  collegiali).  -  1.  Quando
          l'incarico e' stato conferito ad un collegio  di  ausiliari
          il compenso globale e' determinato  sulla  base  di  quello
          spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento  per
          ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il
          magistrato  dispone  che  ognuno  degli   incaricati   deve
          svolgere   personalmente   e    per    intero    l'incarico
          affidatogli.».