Art. 16 
 
Modifiche alla  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  in  materia  di
        responsabilita' professionale del personale sanitario 
 
  1. All'articolo 1, comma 539, lettera a), della legge  28  dicembre
2015, n. 208, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «I
verbali e gli atti conseguenti all'attivita' di gestione del  rischio
clinico non possono essere  acquisiti  o  utilizzati  nell'ambito  di
procedimenti giudiziari». 
  2. All'articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «, in medicina legale ovvero da  personale  dipendente  con
adeguata formazione e  comprovata  esperienza  almeno  triennale  nel
settore». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 539  della  legge  28
          dicembre 2015,  n.  208,  come  modificato  dalla  presente
          legge, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  540,  della
          legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «540. L'attivita' di gestione del rischio sanitario  e'
          coordinata    da    personale    medico    dotato     delle
          specializzazioni  in  igiene,   epidemiologia   e   sanita'
          pubblica o  equipollenti,  in  medicina  legale  ovvero  da
          personale dipendente con adeguata formazione  e  comprovata
          esperienza almeno triennale nel settore.».