Art. 16
Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di
responsabilita' professionale del personale sanitario
1. All'articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre
2015, n. 208, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
verbali e gli atti conseguenti all'attivita' di gestione del rischio
clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di
procedimenti giudiziari».
2. All'articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «, in medicina legale ovvero da personale dipendente con
adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel
settore».
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 1, comma 539 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla presente
legge, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 540, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla
presente legge:
«540. L'attivita' di gestione del rischio sanitario e'
coordinata da personale medico dotato delle
specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanita'
pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da
personale dipendente con adeguata formazione e comprovata
esperienza almeno triennale nel settore.».