Art. 17 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
          Note all'art. 17: 
              - La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,
          recante «Modifiche al titolo V della  parte  seconda  della
          Costituzione», e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.