Art. 18 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui alla presente  legge  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 8 marzo 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando