Art. 2
Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al
Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri
regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per
il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e
il supporto tecnico.
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il
diritto alla salute, puo' essere adito gratuitamente da ciascun
soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o
mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del
sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti
relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la
fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso
con i poteri e le modalita' stabiliti dalla legislazione regionale.
4. In ogni regione e' istituito, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per
la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che
raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e
private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul
contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica
unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone
pratiche sulla sicurezza nella sanita', di cui all'articolo 3.
5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli
eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause
che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative
messe in atto. Detta relazione e' pubblicata nel sito internet della
struttura sanitaria».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 539, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla
presente legge:
«539. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al
comma 538, ai fini di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che
erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione
di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio
sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti
compiti:
a) attivazione dei percorsi di audit o altre
metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e
delle criticita' piu' frequenti, con segnalazione anonima
del quasi-errore e analisi delle possibili attivita'
finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari.
I verbali e gli atti conseguenti all'attivita' di gestione
del rischio clinico non possono essere acquisiti o
utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari;
b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei
percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione
dell'emersione di eventuali attivita' di medicina difensiva
attiva e passiva;
c) predisposizione e attuazione di attivita' di
sensibilizzazione e formazione continua del personale
finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della
struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle
attivita' di stipulazione di coperture assicurative o di
gestione di coperture auto-assicurative.
d-bis) predisposizione di una relazione annuale
consuntiva sugli eventi avversi verificatesi all'interno
della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento
avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta
relazione e' pubblicata sul sito internet della
sanitaria.».