Art. 4
Trasparenza dei dati
1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e
private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro
sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli
interessati aventi diritto, in conformita' alla disciplina
sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione
sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in
formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni
caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione
della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e
private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del presente comma.
3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a
tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati
nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio,
prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui
all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge.
4. All'articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono
concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione
del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in
altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro
fiducia».
Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Per l'art. 1, comma 539 della legge 28 dicembre
2015,n. 208, vedasi le note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 37 (Riscontro diagnostico). - 1. Fatti salvi i
poteri dell'autorita' giudiziaria, sono sottoposte al
riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15
febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute
senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un
deposito di osservazione o ad un obitorio, nonche' i
cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle
cliniche universitarie e negli istituti di cura privati
quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo
dispongano per il controllo della diagnosi o per il
chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario puo' disporre il riscontro
diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a
domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e
diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico
curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del
deceduto possono concordare con il direttore sanitario o
sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia
nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e
possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia.
3. Il riscontro diagnostico e' eseguito, alla presenza
del primario o medico curante, ove questi lo ritenga
necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali
dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da
altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali
devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a
raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve
essere ricomposto con migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico
dell'ente che lo ha richiesto.».