Art. 4 
 
                        Trasparenza dei dati 
 
  1. Le prestazioni sanitarie erogate  dalle  strutture  pubbliche  e
private sono soggette all'obbligo di trasparenza,  nel  rispetto  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro
sette giorni dalla  presentazione  della  richiesta  da  parte  degli
interessati  aventi   diritto,   in   conformita'   alla   disciplina
sull'accesso ai documenti amministrativi  e  a  quanto  previsto  dal
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  fornisce  la  documentazione
sanitaria  disponibile  relativa  al  paziente,  preferibilmente   in
formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in  ogni
caso, entro il termine massimo di trenta giorni  dalla  presentazione
della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, le strutture  sanitarie  pubbliche  e
private adeguano i regolamenti interni adottati in  attuazione  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del presente comma. 
  3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono  disponibili,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati  relativi  a
tutti i  risarcimenti  erogati  nell'ultimo  quinquennio,  verificati
nell'ambito   dell'esercizio   della   funzione   di    monitoraggio,
prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui
all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge. 
  4. All'articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1990,  n.  285,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto  possono
concordare con il direttore sanitario o  sociosanitario  l'esecuzione
del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in
altro luogo, e possono disporre la presenza  di  un  medico  di  loro
fiducia». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Per l'art. 1,  comma  539  della  legge  28  dicembre
          2015,n. 208, vedasi le note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  37  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,  n.  285,  e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 37 (Riscontro diagnostico). - 1.  Fatti  salvi  i
          poteri  dell'autorita'  giudiziaria,  sono  sottoposte   al
          riscontro diagnostico, secondo  le  norme  della  legge  15
          febbraio 1961, n. 83, i  cadaveri  delle  persone  decedute
          senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un
          deposito di  osservazione  o  ad  un  obitorio,  nonche'  i
          cadaveri  delle  persone  decedute  negli  ospedali,  nelle
          cliniche universitarie e negli  istituti  di  cura  privati
          quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti  lo
          dispongano  per  il  controllo  della  diagnosi  o  per  il
          chiarimento di quesiti clinico-scientifici. 
              2. Il coordinatore sanitario puo' disporre il riscontro
          diagnostico anche sui cadaveri  delle  persone  decedute  a
          domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e
          diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta  del  medico
          curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte. 
              2-bis. I  familiari  o  gli  altri  aventi  titolo  del
          deceduto possono concordare con il  direttore  sanitario  o
          sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico,  sia
          nel caso di decesso  ospedaliero  che  in  altro  luogo,  e
          possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia. 
              3. Il riscontro diagnostico e' eseguito, alla  presenza
          del primario  o  medico  curante,  ove  questi  lo  ritenga
          necessario, nelle cliniche universitarie o  negli  ospedali
          dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da
          altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali
          devono evitare mutilazioni e dissezioni  non  necessarie  a
          raggiungere l'accertamento della causa di morte. 
              4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere  deve
          essere ricomposto con migliore cura. 
              5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a  carico
          dell'ente che lo ha richiesto.».