Art. 5
Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle
linee guida
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle
prestazioni sanitarie con finalita' preventive, diagnostiche,
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si
attengono, salve le specificita' del caso concreto, alle
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del
comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche'
dalle societa' scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e
regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette
raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono
alle buone pratiche clinico-assistenziali.
2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle societa'
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al
comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentativita' sul territorio
nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da
prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei
professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle
decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di
lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci
preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla
dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e
all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualita'
della produzione tecnico-scientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le verifiche sul
mantenimento dei requisiti e le modalita' di sospensione o
cancellazione dallo stesso.
3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai
soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per
le linee guida (SNLG), il quale e' disciplinato nei compiti e nelle
funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la
procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'Istituto superiore di sanita' pubblica nel proprio sito
internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal
SNLG, previa verifica della conformita' della metodologia adottata a
standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonche'
della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto
delle raccomandazioni.
4. Le attivita' di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662:
«28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle
risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni,
i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le
proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici
e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli
obiettivi di spesa. I percorsi diagnostico-terapeutici sono
costituiti dalle linee-guida di cui all'art. 1, comma 283,
terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nonche' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con
decreto del Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale
linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30
giugno 2004, integrato da un rappresentante della
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri. Il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 31 marzo 2007, gli indirizzi per
l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito
locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto
dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico
del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico
senza giustificati motivi.».