Art. 5 
 
Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle
                             linee guida 
 
  1. Gli esercenti le professioni  sanitarie,  nell'esecuzione  delle
prestazioni  sanitarie  con   finalita'   preventive,   diagnostiche,
terapeutiche, palliative, riabilitative  e  di  medicina  legale,  si
attengono,  salve   le   specificita'   del   caso   concreto,   alle
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate  ai  sensi  del
comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche'
dalle societa' scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco  istituito  e
regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
e da aggiornare con cadenza  biennale.  In  mancanza  delle  suddette
raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si  attengono
alle buone pratiche clinico-assistenziali. 
  2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle societa'
scientifiche e delle  associazioni  tecnico-scientifiche  di  cui  al
comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce: 
    a)  i  requisiti  minimi  di  rappresentativita'  sul  territorio
nazionale; 
    b) la costituzione  mediante  atto  pubblico  e  le  garanzie  da
prevedere  nello  statuto  in  riferimento  al  libero  accesso   dei
professionisti  aventi  titolo  e  alla  loro   partecipazione   alle
decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo  di
lucro,  alla  pubblicazione  nel  sito  istituzionale   dei   bilanci
preventivi,  dei  consuntivi  e  degli  incarichi  retribuiti,   alla
dichiarazione  e   regolazione   dei   conflitti   di   interesse   e
all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della  qualita'
della produzione tecnico-scientifica; 
    c) le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le verifiche sul
mantenimento  dei  requisiti  e  le  modalita'   di   sospensione   o
cancellazione dallo stesso. 
  3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle  stesse  elaborati  dai
soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema  nazionale  per
le linee guida (SNLG), il quale e' disciplinato nei compiti  e  nelle
funzioni con decreto del Ministro della salute,  da  emanare,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  con  la
procedura di cui all'articolo 1, comma  28,  secondo  periodo,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e  successive  modificazioni,  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. L'Istituto superiore di  sanita'  pubblica  nel  proprio  sito
internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal
SNLG, previa verifica della conformita' della metodologia adottata  a
standard definiti e resi  pubblici  dallo  stesso  Istituto,  nonche'
della rilevanza delle evidenze  scientifiche  dichiarate  a  supporto
delle raccomandazioni. 
  4. Le attivita' di cui al comma 3  sono  svolte  nell'ambito  delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   gia'   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  28,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662: 
              «28. Allo scopo di assicurare l'uso  appropriato  delle
          risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle  gestioni,
          i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le
          proprie autonome decisioni tecniche a percorsi  diagnostici
          e terapeutici, cooperando in tal  modo  al  rispetto  degli
          obiettivi di spesa. I percorsi diagnostico-terapeutici sono
          costituiti dalle linee-guida di cui all'art. 1, comma  283,
          terzo periodo,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
          nonche' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con
          decreto del Ministro della salute,  previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  su
          proposta del  Comitato  strategico  del  Sistema  nazionale
          linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30
          giugno  2004,  integrato   da   un   rappresentante   della
          Federazione nazionale degli ordini dei medici  chirurghi  e
          degli odontoiatri. Il Ministro della  salute,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  stabilisce,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  entro  il  31  marzo  2007,  gli  indirizzi   per
          l'uniforme  applicazione  dei  percorsi  stessi  in  ambito
          locale e le misure da adottare in caso di mancato  rispetto
          dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a  carico
          del sanitario che  si  discosti  dal  percorso  diagnostico
          senza giustificati motivi.».