Art. 6 
 
   Responsabilita' penale dell'esercente la professione sanitaria 
 
  1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 590-sexies  (Responsabilita'  colposa  per  morte  o  lesioni
personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589
e 590 sono commessi nell'esercizio della  professione  sanitaria,  si
applicano le pene ivi previste  salvo  quanto  disposto  dal  secondo
comma. 
  Qualora l'evento  si  sia  verificato  a  causa  di  imperizia,  la
punibilita' e' esclusa  quando  sono  rispettate  le  raccomandazioni
previste dalle linee guida come definite e  pubblicate  ai  sensi  di
legge  ovvero,   in   mancanza   di   queste,   le   buone   pratiche
clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni  previste  dalle
predette linee guida risultino adeguate alle  specificita'  del  caso
concreto». 
  2. All'articolo 3 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
il comma 1 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  590-quinquies  del
          codice penale: 
              «Art. 590-quinquies (Definizione  di  strade  urbane  e
          extraurbane): Ai fini degli articoli 589-bis e  590-bis  si
          intendono per strade extraurbane  le  strade  di  cui  alle
          lettere A, B e C  del  comma  2  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  per  strade  di  un
          centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis
          del medesimo comma 2.». 
              - Il testo del decreto - legge 13  settembre  2012,  n.
          158 (Disposizioni urgenti per promuovere  lo  sviluppo  del
          Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute)
          convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,
          n. 189, modificato  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214.