Art. 7 
 
Responsabilita'  civile   della   struttura   e   dell'esercente   la
                        professione sanitaria 
 
  1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata  che,
nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di
esercenti la professione sanitaria, anche se scelti  dal  paziente  e
ancorche' non dipendenti della struttura stessa, risponde,  ai  sensi
degli articoli 1218 e 1228 del codice  civile,  delle  loro  condotte
dolose o colpose. 
  2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  alle
prestazioni  sanitarie  svolte  in  regime  di   libera   professione
intramuraria ovvero nell'ambito di attivita' di sperimentazione e  di
ricerca clinica ovvero in  regime  di  convenzione  con  il  Servizio
sanitario nazionale nonche' attraverso la telemedicina. 
  3. L'esercente la professione sanitaria di  cui  ai  commi  1  e  2
risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043  del  codice
civile,  salvo  che  abbia  agito  nell'adempimento  di  obbligazione
contrattuale   assunta   con   il   paziente.   Il   giudice,   nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta
dell'esercente la professione  sanitaria  ai  sensi  dell'articolo  5
della presente legge e dell'articolo 590-sexies  del  codice  penale,
introdotto dall'articolo 6 della presente legge. 
  4. Il danno conseguente all'attivita' della struttura  sanitaria  o
sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente  la  professione
sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli  articoli
138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario,  con
la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base
dei criteri  di  cui  ai  citati  articoli,  per  tener  conto  delle
fattispecie da esse non previste, afferenti alle attivita' di cui  al
presente articolo. 
  5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  costituiscono  norme
imperative ai sensi del codice civile. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1218  e  1228  del
          codice civile: 
              «Art.  1218  (Responsabilita'  del  debitore).   -   Il
          debitore che non esegue esattamente la  prestazione  dovuta
          e' tenuto al risarcimento  del  danno,  se  non  prova  che
          l'inadempimento  o  il  ritardo  e'  stato  determinato  da
          impossibilita' della prestazione derivante da causa  a  lui
          non imputabile.». 
              «Art. 1228 (Responsabilita' per fatto degli ausiliari).
          - Salva diversa  volonta'  delle  parti,  il  debitore  che
          nell'adempimento dell'obbligazione si  vale  dell'opera  di
          terzi,  risponde  anche  dei  fatti  dolosi  o  colposi  di
          costoro.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2043 del codice  civile
          (Risarcimento per fatto illecito): 
              «Art.  2043  (Risarcimento  per  fatto   illecito).   -
          Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad  altri  un
          danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso  il  fatto  a
          risarcire il danno.». 
              - Si riportano gli  articoli  138  e  139  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              «Art. 138 (Danno biologico per  lesioni  di  non  lieve
          entita'). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   su
          proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo  economico,  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali e con  il  Ministro  della
          giustizia,  si  provvede  alla   predisposizione   di   una
          specifica  tabella  unica  su  tutto  il  territorio  della
          Repubblica: 
              a)  delle  menomazioni  alla   integrita'   psicofisica
          comprese tra dieci e cento punti; 
              b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni  singolo
          punto  di  invalidita'  comprensiva  dei  coefficienti   di
          variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso. 
              2. La tabella unica  nazionale  e'  redatta  secondo  i
          seguenti principi e criteri: 
              a) agli effetti della tabella per  danno  biologico  si
          intende la lesione temporanea o  permanente  all'integrita'
          psico-fisica della  persona  suscettibile  di  accertamento
          medico-legale  che  esplica  un'incidenza  negativa   sulle
          attivita' quotidiane e sugli  aspetti  dinamico-relazionali
          della vita del danneggiato, indipendentemente da  eventuali
          ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito; 
              b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema
          a punto variabile in funzione  dell'eta'  e  del  grado  di
          invalidita'; 
              c) il valore economico del punto e' funzione  crescente
          della  percentuale  di  invalidita'  e  l'incidenza   della
          menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali  della  vita
          del danneggiato  cresce  in  modo  piu'  che  proporzionale
          rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi; 
              d)  il  valore  economico   del   punto   e'   funzione
          decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole
          di   mortalita'   elaborate   dall'ISTAT,   al   tasso   di
          rivalutazione pari all'interesse legale; 
              e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per
          cento  e'  determinato  in   misura   corrispondente   alla
          percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno. 
              3. Qualora la menomazione accertata incida  in  maniera
          rilevante   su   specifici   aspetti   dinamico-relazionali
          personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della
          tabella unica nazionale puo' essere aumentato  dal  giudice
          sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento
          delle condizioni soggettive del danneggiato. 
              4. Gli importi stabiliti nella tabella unica  nazionale
          sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello
          sviluppo   economico,   in   misura   corrispondente   alla
          variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per
          le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.». 
              «Art.  139  (Danno  biologico  per  lesioni  di   lieve
          entita'). - 1. Il  risarcimento  del  danno  biologico  per
          lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti
          alla circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  e'
          effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: 
              a) a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato
          per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento
          un importo crescente in misura piu'  che  proporzionale  in
          relazione ad ogni punto percentuale  di  invalidita';  tale
          importo e' calcolato in  base  all'applicazione  a  ciascun
          punto percentuale di invalidita' del relativo  coefficiente
          secondo la correlazione  esposta  nel  comma  6.  L'importo
          cosi' determinato si riduce con il crescere  dell'eta'  del
          soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per
          ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno  di  eta'.
          Il   valore   del   primo   punto   e'   pari    ad    euro
          seicentosettantaquattro virgola settantotto; 
              b) a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato
          un importo di euro trentanove virgola trentasette per  ogni
          giorno  di  inabilita'  assoluta;  in  caso  di  inabilita'
          temporanea inferiore al cento per  cento,  la  liquidazione
          avviene  in  misura  corrispondente  alla  percentuale   di
          inabilita' riconosciuta per ciascun giorno. 
              2. Agli effetti di cui al comma 1 per  danno  biologico
          si   intende   la   lesione   temporanea    o    permanente
          all'integrita' psico-fisica della persona  suscettibile  di
          accertamento   medico-legale   che   esplica   un'incidenza
          negativa  sulle  attivita'  quotidiane  e   sugli   aspetti
          dinamico-relazionali   della    vita    del    danneggiato,
          indipendentemente  da  eventuali  ripercussioni  sulla  sua
          capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni  di
          lieve entita', che non siano suscettibili  di  accertamento
          clinico strumentale obiettivo, non  potranno  dar  luogo  a
          risarcimento per danno biologico permanente. 
              3. L'ammontare del danno biologico liquidato  ai  sensi
          del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non
          superiore ad un quinto, con equo e  motivato  apprezzamento
          delle condizioni soggettive del danneggiato. 
              4. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  della
          giustizia e con il Ministro dello  sviluppo  economico,  si
          provvede alla  predisposizione  di  una  specifica  tabella
          delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese  tra
          uno e nove punti di invalidita'. 
              5. Gli importi indicati nel  comma  1  sono  aggiornati
          annualmente  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico,  in  misura   corrispondente   alla   variazione
          dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
          di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT. 
              6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma  1,
          lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari  a
          1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per
          un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica  un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,1,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  3  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,2,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  4  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,3,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  5  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,5,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  6  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,7,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  7  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,9,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  8  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  2,1,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  9  si   applica   un
          coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.".