Art. 7
Responsabilita' civile della struttura e dell'esercente la
professione sanitaria
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,
nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di
esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e
ancorche' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi
degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte
dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione
intramuraria ovvero nell'ambito di attivita' di sperimentazione e di
ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale nonche' attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2
risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice
civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione
contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta
dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5
della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale,
introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attivita' della struttura sanitaria o
sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione
sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli
138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con
la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base
dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle
fattispecie da esse non previste, afferenti alle attivita' di cui al
presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme
imperative ai sensi del codice civile.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 1218 e 1228 del
codice civile:
«Art. 1218 (Responsabilita' del debitore). - Il
debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da
impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui
non imputabile.».
«Art. 1228 (Responsabilita' per fatto degli ausiliari).
- Salva diversa volonta' delle parti, il debitore che
nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di
terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di
costoro.».
- Si riporta il testo dell'art. 2043 del codice civile
(Risarcimento per fatto illecito):
«Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito). -
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno.».
- Si riportano gli articoli 138 e 139 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve
entita'). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della
giustizia, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella unica su tutto il territorio della
Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrita' psicofisica
comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo
punto di invalidita' comprensiva dei coefficienti di
variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale e' redatta secondo i
seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si
intende la lesione temporanea o permanente all'integrita'
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento
medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema
a punto variabile in funzione dell'eta' e del grado di
invalidita';
c) il valore economico del punto e' funzione crescente
della percentuale di invalidita' e l'incidenza della
menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
del danneggiato cresce in modo piu' che proporzionale
rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto e' funzione
decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole
di mortalita' elaborate dall'ISTAT, al tasso di
rivalutazione pari all'interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per
cento e' determinato in misura corrispondente alla
percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera
rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della
tabella unica nazionale puo' essere aumentato dal giudice
sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale
sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, in misura corrispondente alla
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.».
«Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve
entita'). - 1. Il risarcimento del danno biologico per
lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti
alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e'
effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato
per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento
un importo crescente in misura piu' che proporzionale in
relazione ad ogni punto percentuale di invalidita'; tale
importo e' calcolato in base all'applicazione a ciascun
punto percentuale di invalidita' del relativo coefficiente
secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo
cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del
soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per
ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'.
Il valore del primo punto e' pari ad euro
seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato
un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni
giorno di inabilita' assoluta; in caso di inabilita'
temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione
avviene in misura corrispondente alla percentuale di
inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico
si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrita' psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale che esplica un'incidenza
negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di
lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento
clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a
risarcimento per danno biologico permanente.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi
del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non
superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si
provvede alla predisposizione di una specifica tabella
delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra
uno e nove punti di invalidita'.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1,
lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari a
1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per
un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 6 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.".