Art. 8
Tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile
relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da
responsabilita' sanitaria e' tenuto preliminarmente a proporre
ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile
dinanzi al giudice competente.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce
condizione di procedibilita' della domanda di risarcimento. E' fatta
salva la possibilita' di esperire in alternativa il procedimento di
mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece
applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.
162. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui
all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non e' stato
espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a
se' dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di
completamento del procedimento.
3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si
concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del
ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda
sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o
dalla scadenza del termine perentorio, e' depositato, presso il
giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso
di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal
caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si
applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura
civile.
4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica
preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il
disposto dell'articolo 15 della presente legge, e' obbligatoria per
tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di
risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono
di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato,
quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di
risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica
preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia
della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata
partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il
giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento
delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del
giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata
equitativamente, in favore della parte che e' comparsa alla
conciliazione.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 696-bis del codice di
procedura civile:
«Art. 696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite). - L'espletamento di una
consulenza tecnica, in via preventiva, puo' essere
richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al
primo comma dell'art. 696, ai fini dell'accertamento e
della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla
mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali
o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo
comma del medesimo art. 696. Il consulente, prima di
provvedere al deposito della relazione, tenta, ove
possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo
verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo
esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione
e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale.
Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo'
chiedere che la relazione depositata dal consulente sia
acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto
compatibili.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'art. 60
della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali):
«Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il
processo). - 1. Chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa ad una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
di aziende, risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita'
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari
e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto
ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il
procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione
di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la
mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione
non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione. Il presente comma non si
applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e
140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni. 1-bis. Chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa a una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita',
contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto,
assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto
ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di
attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione
dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le
materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i
quattro anni successivi alla data della sua entrata in
vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di
entrata in vigore e' attivato su iniziativa del Ministero
della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale
sperimentazione. L'improcedibilita' deve essere eccepita
dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio
dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove
rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e'
conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando
la mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli
articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di
giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo
stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo'
disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in
tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche
in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo
precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e'
prevista prima della discussione della causa. Il giudice
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all'art. 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata
avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione.
2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale la condizione si considera avverata se il primo
incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni
caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari,
ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,
fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 del codice
di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis
del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
provvedimenti di cui all'art. 703, terzo comma, del codice
di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in Camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto
ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola
di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta
esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte,
proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine
di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza
del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo il giudice
o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la
mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati,
ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti
all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel
registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro
organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui
all'art. 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono
concordare, successivamente al contratto o allo statuto o
all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso
organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la
domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli
effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per
una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine
di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui
all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile.):
«Art. 3 (Improcedibilita'). - 1. Chi intende esercitare
in giudizio un'azione relativa a una controversia in
materia di risarcimento del danno da circolazione di
veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare
l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione
assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi
previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, comma 1-bis,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende
proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi
titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la
negoziazione assistita e' gia' iniziata, ma non si e'
conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'art. 2, comma 3. Allo stesso modo
provvede quando la negoziazione non e' stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il
presente comma non si applica alle controversie concernenti
obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi
tra professionisti e consumatori.
2. Quando l'esperimento del procedimento di
negoziazione assistita e' condizione di procedibilita'
della domanda giudiziale la condizione si considera
avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e'
seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione
ovvero quando e' decorso il periodo di tempo di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis
del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in Camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
4. L'esperimento del procedimento di negoziazione
assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la
concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la
trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali
procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione,
comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per
materie soggette ad altri termini di procedibilita',
decorre unitamente ai medesimi.
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e'
condizione di procedibilita' della domanda, all'avvocato
non e' dovuto compenso dalla parte che si trova nelle
condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive
modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a depositare
all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere
autenticata dal medesimo avvocato, nonche' a produrre, se
l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando la parte puo' stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo
acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo degli articoli 702 -bis, 702-ter
e 702- quater del codice di procedura civile:
«Art. 702-bis (Forma della domanda. Costituzione delle
parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica, la domanda puo' essere proposta
con ricorso al tribunale competente. Il ricorso,
sottoscritto a norma dell'art. 125, deve contenere le
indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e
l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma
dell'art. 163.
A seguito della presentazione del ricorso il
cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta
senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa
il magistrato cui e' affidata la trattazione del
procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti, assegnando il termine per la
costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre
dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al
decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato
al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata
per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in
cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve
proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti
dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi
di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre
in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A pena
di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che
non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia
deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella
comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo
spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto
comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede
a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine
perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del
terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma .
Art. 702-ter (Procedimento). - Il giudice, se ritiene
di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle
indicate nell'art. 702-bis, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo
provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono
un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art. 183. In tal
caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale
richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone
la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla
prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento
richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al
rigetto delle domande.
L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce
titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la
trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del
procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
Art. 702-quater (Appello). - L'ordinanza emessa ai
sensi del sesto comma dell'art. 702-ter produce gli effetti
di cui all'art. 2909 del codice civile se non e' appellata
entro trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi
documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai
fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver
potuto proporli nel corso del procedimento sommario per
causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio
puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei
componenti del collegio.».