Art. 9 
 
        Azione di rivalsa o di responsabilita' amministrativa 
 
  1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la  professione
sanitaria puo' essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. 
  2. Se l'esercente la professione sanitaria non e' stato  parte  del
giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del  danno,
l'azione  di  rivalsa  nei  suoi  confronti  puo'  essere  esercitata
soltanto successivamente  al  risarcimento  avvenuto  sulla  base  di
titolo giudiziale o  stragiudiziale  ed  e'  esercitata,  a  pena  di
decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento. 
  3.  La  decisione  pronunciata  nel  giudizio  promosso  contro  la
struttura  sanitaria  o  sociosanitaria   o   contro   l'impresa   di
assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente  la
professione sanitaria non e' stato parte del giudizio. 
  4. In nessun caso la transazione  e'  opponibile  all'esercente  la
professione sanitaria nel giudizio di rivalsa. 
  5. In caso di accoglimento della domanda di  risarcimento  proposta
dal  danneggiato  nei   confronti   della   struttura   sanitaria   o
sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7,  o
dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi  del  comma  3  del
medesimo articolo 7, l'azione di responsabilita' amministrativa,  per
dolo o colpa  grave,  nei  confronti  dell'esercente  la  professione
sanitaria e' esercitata dal pubblico ministero presso  la  Corte  dei
conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14  gennaio  1994,
n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di  cui  al
regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  si  tiene  conto  delle
situazioni di fatto  di  particolare  difficolta',  anche  di  natura
organizzativa, della struttura sanitaria o  sociosanitaria  pubblica,
in cui l'esercente la professione  sanitaria  ha  operato.  L'importo
della  condanna  per  la  responsabilita'  amministrativa   e   della
surrogazione di  cui  all'articolo  1916,  primo  comma,  del  codice
civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non puo' superare
una somma pari al valore maggiore  della  retribuzione  lorda  o  del
corrispettivo convenzionale  conseguiti  nell'anno  di  inizio  della
condotta causa dell'evento o nell'anno  immediatamente  precedente  o
successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi  al
passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della  domanda
di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la  professione
sanitaria, nell'ambito delle  strutture  sanitarie  o  sociosanitarie
pubbliche,  non  puo'  essere  preposto  ad  incarichi  professionali
superiori rispetto a quelli  ricoperti  e  il  giudicato  costituisce
oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici
concorsi per incarichi superiori. 
  6. In caso di accoglimento della domanda proposta  dal  danneggiato
nei confronti della struttura sanitaria o  sociosanitaria  privata  o
nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di  polizza  con
la medesima  struttura,  la  misura  della  rivalsa  e  quella  della
surrogazione  richiesta  dall'impresa  di  assicurazione,  ai   sensi
dell'articolo 1916, primo  comma,  del  codice  civile,  per  singolo
evento, in caso di colpa grave, non possono superare una  somma  pari
al  valore  maggiore  del  reddito  professionale,  ivi  compresa  la
retribuzione lorda, conseguito nell'anno  di  inizio  della  condotta
causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,
moltiplicato per il triplo. Il limite alla misura della  rivalsa,  di
cui al  periodo  precedente,  non  si  applica  nei  confronti  degli
esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2. 
  7.  Nel  giudizio  di  rivalsa  e  in  quello  di   responsabilita'
amministrativa il giudice puo'  desumere  argomenti  di  prova  dalle
prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato  nei  confronti
della  struttura  sanitaria  o  sociosanitaria  o   dell'impresa   di
assicurazione se l'esercente la professione  sanitaria  ne  e'  stato
parte. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti.): 
              «Art.  1  (Azione  di   responsabilita').   -   1.   La
          responsabilita' dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione
          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con   dolo   o   con   colpa    grave,    ferma    restando
          l'insindacabilita' nel merito delle  scelte  discrezionali.
          In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa  quando  il
          fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di  un  atto
          vistato e registrato in sede  di  controllo  preventivo  di
          legittimita',   limitatamente   ai   profili    presi    in
          considerazione nell'esercizio del  controllo.  Il  relativo
          debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei
          casi  di  illecito  arricchimento  del  dante  causa  e  di
          conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 
              1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo  restando
          il potere di riduzione, deve  tenersi  conto  dei  vantaggi
          comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
          da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
          relazione  al  comportamento  degli  amministratori  o  dei
          dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilita' 
              1-ter. Nel caso di deliberazioni di  organi  collegiali
          la responsabilita' si imputa esclusivamente  a  coloro  che
          hanno espresso  voto  favorevole.  Nel  caso  di  atti  che
          rientrano nella competenza propria degli uffici  tecnici  o
          amministrativi  la  responsabilita'  non  si   estende   ai
          titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
          approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o   consentito
          l'esecuzione (5). 
              1-quater. Se  il  fatto  dannoso  e'  causato  da  piu'
          persone,  la  Corte  dei   conti,   valutate   le   singole
          responsabilita', condanna ciascuno per la parte che  vi  ha
          preso. 
              1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater  i  soli
          concorrenti   che   abbiano    conseguito    un    illecito
          arricchimento o abbiano agito con  dolo  sono  responsabili
          solidalmente. La disposizione di cui al presente  comma  si
          applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
          giudicato pronunciata in giudizio  pendente  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
          In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non  si
          estende la responsabilita' solidale e' effettuata  in  sede
          di ricorso per revocazione. 
              1-sexies. Nel giudizio  di  responsabilita',  l'entita'
          del  danno  all'immagine  della  pubblica   amministrazione
          derivante dalla commissione di un reato  contro  la  stessa
          pubblica amministrazione accertato con sentenza passata  in
          giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
          della somma di denaro o del valore  patrimoniale  di  altra
          utilita' illecitamente percepita dal dipendente . 
              1-septies. Nei giudizi  di  responsabilita'  aventi  ad
          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
          conservativo e' concesso in tutti i casi di fondato  timore
          di attenuazione della garanzia del credito erariale. 
              2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
          ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in  cui  si
          e'  verificato  il  fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso   di
          occultamento  doloso  del  danno,  dalla  data  della   sua
          scoperta. 
              2-bis.  Per  i  fatti  che  rientrano  nell'ambito   di
          applicazione dell'art. 1, comma  7,  del  decreto-legge  27
          agosto 1993, n. 324, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 1993, n. 423, la  prescrizione  si  compie
          entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
          del 31 dicembre 1996. 
              2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
          del 15 novembre 1993 e  per  i  quali  stia  decorrendo  un
          termine  di  prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si
          compie entro il 31 dicembre 1998,  ovvero  nel  piu'  breve
          termine dato dal compiersi del decennio . 
              3. Qualora la prescrizione del diritto al  risarcimento
          sia maturata a causa di omissione o ritardo della  denuncia
          del fatto, rispondono del danno  erariale  i  soggetti  che
          hanno  omesso  o  ritardato  la  denuncia.  In  tali  casi,
          l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
          la prescrizione e' maturata. 
              4. La Corte dei  conti  giudica  sulla  responsabilita'
          amministrativa degli amministratori e  dipendenti  pubblici
          anche   quando   il   danno   sia   stato   cagionato    ad
          amministrazioni  o  enti  pubblici  diversi  da  quelli  di
          appartenenza, per i  fatti  commessi  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 52 del regio decreto 12
          luglio, 1934, n. 1214 (Approvazione del testo  unico  delle
          leggi sulla Corte dei conti): 
              «Art. 52 (articoli 14, 25, terzo comma, e 37,  legge  7
          luglio 1907, n. 429; art. 1, regio decreto 28 giugno  1912,
          n. 728; articoli 81, 82, 83, primo comma, regio decreto  18
          novembre 1923, n. 2440;  art.  2,  regio  decreto-legge  15
          ottobre 1925, n. 1928; art. 9,  regio  decreto  2  febbraio
          1928, n. 263; art. 3, regio decreto 14  novembre  1929,  n.
          2166; art. 27, regio decreto 18 giugno 1931, n. 807 e  art.
          1, legge  22  dicembre  1932,  n.  1958).  -  I  funzionari
          impiegati ed agenti, civili  e  militari,  compresi  quelli
          dell'ordine   giudiziario   e    quelli    retribuiti    da
          amministrazioni, aziende e gestioni statali a  ordinamento,
          autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione
          od omissione imputabili anche a  sola  colpa  o  negligenza
          cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla
          quale dipendono sono sottoposti  alla  giurisdizione  della
          Corte   nei   casi   e   modi    previsti    dalla    legge
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato e da leggi speciali. 
              La Corte, valutate  le  singole  responsabilita',  puo'
          porre a carico dei responsabili tutto  o  parte  del  danno
          accertato o del valore perduto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1916 del codice civile:
          (art. 1916. Diritto di surrogazione dell'assicuratore). 
              «Art. 1916 (Diritto di surrogazione dell'assicuratore).
          - L'assicuratore che ha pagato l'indennita'  e'  surrogato,
          fino alla concorrenza dell'ammontare di essa,  nei  diritti
          dell'assicurato verso i terzi responsabili. 
              Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo  se
          il danno e' causato dai figli, dagli ascendenti,  da  altri
          parenti o da affini  dell'assicurato  stabilmente  con  lui
          conviventi o da domestici. 
              L'assicurato e' responsabile verso  l'assicuratore  del
          pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
              Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche
          alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro
          le disgrazie accidentali.».