Art. 10
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato, ogni quattro
anni, con decreto dell'autorita' di vigilanza ed e' composto di tre
membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza
dell'autorita' vigilante, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze, il terzo designato dall'ente tra
iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di
specifica professionalita'.