Art. 2 
 
  1. Per sostenere gli investimenti  volti  alla  riqualificazione  e
alla valorizzazione dei siti  italiani  tutelati  dall'Organizzazione
delle Nazioni  Unite  per  l'educazione,  la  scienza  e  la  cultura
(UNESCO) nonche' del patrimonio culturale immateriale, come  definito
dalla  Convenzione  per  la  salvaguardia  del  patrimonio  culturale
immateriale, adottata a Parigi il 17  ottobre  2003,  resa  esecutiva
dalla legge 27 settembre 2007, n.  167,  e'  autorizzata  l'ulteriore
spesa di 800.000 euro per l'anno 2016. All'onere di cui al precedente
periodo si provvede mediante utilizzo del  fondo  di  conto  capitale
iscritto nello stato di previsione del Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 49, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 8 marzo 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 2: 
              - La legge 27 settembre 2007, n. 167,  reca:  «Ratifica
          ed esecuzione della Convenzione  per  la  salvaguardia  del
          patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi  il  17
          ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  per  l'educazione,
          la scienza e la cultura (UNESCO)». 
              - Il testo dell'art. 49  del  decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66 (Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la
          giustizia sociale), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n.  89  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
          recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
          sociale. Deleghe al  Governo  per  il  completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato, per  il
          riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
          potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
          per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
          di Stato e di tesoreria), e' il seguente: 
              «Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui).  -  1.
          Nelle more del completamento della riforma della  legge  di
          contabilita' e finanza  pubblica,  di  cui  alla  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,   con   proprio   decreto,   d'intesa    con    le
          amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
          un programma straordinario di  riaccertamento  dei  residui
          passivi  nonche'  riaccertamento  della  sussistenza  delle
          partite debitorie iscritte nel conto del  patrimonio  dello
          Stato in corrispondenza di residui  andati  in  perenzione,
          esistenti  alla  data  del  31  dicembre   2013,   di   cui
          all'articolo 275,  secondo  comma,  del  regio  decreto  23
          maggio  1924,  n.  827,  ai  fini  della   verifica   della
          permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34,  comma
          2, della legge n. 196 del 2009. 
              2. In esito alla rilevazione di cui  al  comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
              a) per i residui passivi  iscritti  in  bilancio,  alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
              b) per i residui passivi  perenti,  alla  cancellazione
          delle relative partite dalle scritture contabili del  conto
          del  Patrimonio  generale  dello  Stato;  a  tal  fine,  le
          amministrazioni interessate individuano i residui non  piu'
          esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  effettuare
          improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
          previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su  base
          pluriennale nella medesima proporzione  nei  fondi  di  cui
          alla precedente lettera a); 
              c)  per  i  residui  passivi  perenti,  connessi   alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
              d) per i residui passivi relativi a  trasferimenti  e/o
          compartecipazioni statutarie alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli altri enti territoriali  le  operazioni  di
          cui al presente articolo vengono operate  con  il  concorso
          degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
          gli  anni   2015-2017,   le   somme   corrispondenti   alla
          cancellazione dei suddetti importi sono  iscritte  su  base
          pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
          in relazione ai residui eliminati.».