Art. 10
Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati
il respingimento o l'espulsione
1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di
espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore eta'. In caso di minore straniero non accompagnato,
rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorita'
competenti, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato,
su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso
l'esercente la responsabilita' genitoriale, anche prima della nomina
del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed e' valido
fino al compimento della maggiore eta';
b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni
affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla
tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per
il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo
articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive
modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente
soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con
lo stesso convivente.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 346 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 346 (Nomina del tutore e del protutore). - Il
giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui
deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del
tutore e del protutore.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e' il seguente:
«(Omissis).
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado,
accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore,
qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore
a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne
segnalazione al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione
puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
(Omissis).».