Art. 11
Elenco dei tutori volontari
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni e' istituito un
elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati
cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per
l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un
minore straniero non accompagnato o di piu' minori, quando la tutela
riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i
predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei
tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare
la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non e' stato
nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente
l'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza con
il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e
dei minori, nonche' degli enti locali, dei consigli degli ordini
professionali e delle universita'.
2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del
codice civile.