Art. 12
Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori
stranieri non accompagnati
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «I
minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di
protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non
accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente
destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del
Sistema e' commisurata alle effettive presenze dei minori non
accompagnati nel territorio nazionale ed e', comunque, stabilita nei
limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui
collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle
caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui
all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi
offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali
vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono
soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e
dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed
essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e
regionale in materia. La non conformita' alle dichiarazioni rese ai
fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di
accoglienza dal Sistema»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si
trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilita' di
trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione
prioritariamente il superiore interesse del minore».
2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e successive modificazioni, e' sostituita dalla
seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e
minori stranieri non accompagnati».
Note all'art. 12:
- Il testo del comma 2 dell'art. 19 del decreto
legislativo18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«2. I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito
del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati
e minori stranieri non accompagnati, di cui all'art.
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente
destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La
capienza del Sistema e' commisurata alle effettive presenze
dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed e',
comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui
all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal fine gli
enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui
all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza
riservati ai minori non accompagnati.
(Omissis).».
- Il testo del comma 3 dell'art. 19 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«3. In caso di temporanea indisponibilita' nelle
strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e
l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate
dalla pubblica autorita' del comune in cui il minore si
trova, fatta salva la possibilita' di trasferimento del
minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati
dal Tavolo di coordinamento di cui all'art. 16, tenendo in
considerazione prioritariamente il superiore interesse del
minore. I comuni che assicurano l'attivita' di accoglienza
ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti
dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui
all'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.».
La rubrica dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio
dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, cosi' come modificata dalla presente
legge, e' il seguente:
«1-sexies. Sistema di protezione per richiedenti asilo,
rifugiati e minori stranieri non accompagnati.».