Art. 13
Misure di accompagnamento verso la maggiore eta'
e misure di integrazione di lungo periodo
1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
mancato rilascio del parere richiesto non puo' legittimare il rifiuto
del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20,
commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni».
2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della
maggiore eta', pur avendo intrapreso un percorso di inserimento
sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di
tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni
puo' disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto
motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il
compimento del ventunesimo anno di eta'.
Note all'art. 13:
- Il testo del comma 1-bis dell'art. 32 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi'
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo'
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore eta', ai minori stranieri non
accompagnati, affidati ai sensi dell' art. 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo
parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui
all'art. 33 del presente testo unico, ovvero ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque
sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394. Il mancato rilascio del parere richiesto non puo'
legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di
soggiorno. Si applica l'art. 20, commi 1, 2 e 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».