Art. 14
Diritto alla salute e all'istruzione
1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico e' aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del
rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di
legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».
2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale e' richiesta dall'esercente, anche in via
temporanea, la responsabilita' genitoriale o dal responsabile della
struttura di prima accoglienza.
3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle
strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per
favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati,
anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che
prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori
culturali, nonche' di convenzioni volte a promuovere specifici
programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle
risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli
conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati
identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli
stessi hanno compiuto la maggiore eta' nelle more del completamento
del percorso di studi.
Note all'art. 14:
- Il testo del comma 1 dell'art. 34 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al
Servizio sanitario nazionale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 32). - 1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio
sanitario nazionale e hanno parita' di trattamento e piena
uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,
all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario
nazionale e alla sua validita' temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano
in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per
richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento,
per acquisto della cittadinanza;
b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle
more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito
delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel
territorio nazionale.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, e' il seguente:
«Art. 21 (Assistenza sanitaria e istruzione dei
minori). - 1. I richiedenti hanno accesso all'assistenza
sanitaria secondo quanto previsto dall'art. 34 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando
l'applicazione dell'art. 35 del medesimo decreto
legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio
sanitario nazionale.
2. I minori richiedenti protezione internazionale o i
minori figli di richiedenti protezione internazionale sono
soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'art. 38 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e accedono ai
corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua
italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.».