Art. 15
Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei
procedimenti
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri
non accompagnati e' assicurata, in ogni stato e grado del
procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore,
nonche' di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non
governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai
minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
previo consenso del minore, e ammessi dall'autorita' giudiziaria o
amministrativa che procede.
2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di
partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i
procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di
essere ascoltato nel merito. A tale fine e' assicurata la presenza di
un mediatore culturale».
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 18 (Disposizioni sui minori). - 1.
Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal
presente decreto assume carattere di priorita' il superiore
interesse del minore in modo da assicurare condizioni di
vita adeguate alla minore eta', con riguardo alla
protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del
minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Per la valutazione dell'interesse superiore del
minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo
conto della sua eta', del suo grado di maturita' e di
sviluppo personale, anche al fine di conoscere le
esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore
sia vittima di tratta di esseri umani, nonche' a verificare
la possibilita' di ricongiungimento familiare ai sensi
dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
purche' corrisponda all'interesse superiore del minore.
2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori
stranieri non accompagnati e' assicurata, in ogni stato e
grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee
indicate dal minore, nonche' di gruppi, fondazioni,
associazioni od organizzazioni non governative di
comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori
stranieri e iscritti nel registro di cui all'art. 42 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, previo consenso del minore, e ammessi
dall'autorita' giudiziaria o amministrativa che procede.
2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto
di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a
tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che
lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine
e' assicurata la presenza di un mediatore culturale.
3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti
minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori
non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai
sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.
4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di
cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati
alle esigenze della minore eta', comprese quelle
ricreative.
5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in
possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una
specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di
riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i
minori.».