Art. 17
Minori vittime di tratta
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve
essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati,
predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri
adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale,
sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche
oltre il compimento della maggiore eta'».
2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato
e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2,
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e
dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine
di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del
danno.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di
154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel
presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n.
228 (Misure contro la tratta di persone), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 13 (Istituzione di uno speciale programma di
assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli
600 e 601 del codice penale). - 1. Fuori dei casi previsti
dall'art. 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati
previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come
sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della
presente legge, e' istituito, nei limiti delle risorse di
cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che
garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma
e' definito con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per le pari opportunita' di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati
articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera
restano comunque salve le disposizioni dell'art. 18 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998. Particolare tutela deve essere garantita nei
confronti dei minori stranieri non accompagnati,
predisponendo un programma specifico di assistenza che
assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza
psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di
lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore
eta'.
2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di
intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno
della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani,
nonche' azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla
prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione
sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle
rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri
interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di
Conferenza Unificata, e' adottato il Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani.
In sede di prima applicazione, il Piano e' adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge,
vedi nota all'art. 15, comma 1;
- Per il testo dell'art. 76 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla
presente legge, vedi nota all'art. 16.