Art. 18
Minori richiedenti protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;
b) al comma 1 dell'articolo 16 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le
disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono
inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di
accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni,».
Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato), come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 13 (Criteri applicabili al colloquio personale).
- 1. Il colloquio personale si svolge in seduta non
pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che
l'autorita' decidente non ritenga che un esame adeguato
comporti anche la presenza di altri familiari.
1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente e'
assicurata la possibilita' di esporre in maniera esauriente
gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251.
2. In presenza di un cittadino straniero portatore
delle particolari esigenze di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio puo'
essere ammesso personale di sostegno per prestare la
necessaria assistenza.
3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un
componente della Commissione con specifica formazione, alla
presenza del genitore che esercita la responsabilita'
genitoriale o del tutore, nonche' del personale di cui al
comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione
territoriale puo' procedere nuovamente all'ascolto del
minore anche senza la presenza del genitore o del tutore,
fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2,
se lo ritiene necessario in relazione alla situazione
personale del minore e al suo grado di maturita' e di
sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore. In ogni caso
si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4. Se il cittadino straniero e' assistito da un
avvocato ai sensi dell'art. 16, questi e' ammesso ad
assistere al colloquio e puo' chiedere di prendere visione
del verbale e di acquisirne copia.».
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 16 (Diritto all'assistenza e alla rappresentanza
legali). - 1. Il cittadino straniero puo' farsi assistere,
a proprie spese, da un avvocato. Per i minori stranieri non
accompagnati si applicano le disposizioni dell'art. 76,
comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede
giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da un
avvocato ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano
le condizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per
l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica
l'art. 94 del medesimo decreto.».
- Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione
internazionale). - 1. La domanda di asilo e' presentata
all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura
competente per il luogo di dimora. Nel caso di
presentazione della domanda all'ufficio di frontiera e'
disposto l'invio del richiedente presso la questura
competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente e' una
donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione
internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del
richiedente su appositi modelli predisposti dalla
Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione
prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251. Il verbale e' approvato e sottoscritto dal
richiedente cui ne e' rilasciata copia, unitamente alla
copia della documentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 e' redatto entro
tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volonta'
di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni
lavorativi nel caso in cui la volonta' e' manifestata
all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono
prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un
elevato numero di domande in conseguenza di arrivi
consistenti e ravvicinati di richiedenti.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 3, nei
casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013 la questura avvia le procedure per la
determinazione dello Stato competente per l'esame della
domanda, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3.
4.
5. Quando la domanda e' presentata da un minore non
accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il
procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale dei
minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela
e per la nomina del tutore, ovvero il responsabile della
struttura di accoglienza ai sensi dell'art. 3, comma 1,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, a norma degli articoli 343, e seguenti, del
codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore
successive alla comunicazione della questura provvede alla
nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con
il minore per informarlo della propria nomina e con la
questura per la conferma della domanda ai fini
dell'ulteriore corso del procedimento di esame della
domanda.
6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma
5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui
all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle
strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione
stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei minori ed al
giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile
l'immediato inserimento del minore in una di tali
strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono
temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del
comune dove si trova il minore.».