Art. 19
Intervento in giudizio delle associazioni di tutela
1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del
testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei
giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere
in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti
illegittimi.
Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 42 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente:
«Art. 42 (Misure di integrazione sociale) (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943,
art. 2). - 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni,
nell'ambito delle proprie competenze, anche in
collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche'
in collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e
privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di
effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,
dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere
legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo
inserimento degli stranieri nella societa' italiana in
particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le
diverse opportunita' di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e
dall'associazionismo, nonche' alle possibilita' di un
positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni
culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose
degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni
iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e
di prevenzione delle discriminazioni razziali o della
xenofobia anche attraverso la raccolta presso le
biblioteche scolastiche e universitarie, di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua
originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in
Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per
l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due anni, in qualita' di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e
religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a
criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici
pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali
con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali un registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni
e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative
idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello
straniero, e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a
favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla
applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui
all'art. 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
delle problematiche relative alla condizione degli
stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da
lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti
delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri designati dalle
associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in
numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi
settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri
del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica
istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli
affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui
due designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero
non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato
un supplente.
6. Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire,
in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b),
c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite
dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte
regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e
delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita'
di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al
comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e
6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e'
gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese
di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel
quale hanno sede i predetti organi.».