Art. 21
Disposizioni finanziarie
1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la
parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri
non accompagnati».
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a
925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle
disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n.
222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia
e per il sostentamento del clero cattolico in servizio
nelle diocesi), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma,
sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari
per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai
rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati,
conservazione di beni culturali, e ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico
ed efficientamento energetico degli immobili di proprieta'
pubblica adibiti all'istruzione scolastica; dalla Chiesa
cattolica per esigenze di culto della popolazione,
sostentamento del clero, interventi caritativi a favore
della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.».